Il magistrato che pronuncia in udienza frasi potenzialmente ingiuriose lede il prestigio e l'immagine dell'Ufficio
Pubblicato il 20/10/18 00:00 [Doc.5318]
di Redazione IL CASO.it


Sez. U - , Sentenza n. 24672 del 08/10/2018 (Rv. 650468 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: GIUSEPPE BRONZINI.

MAGISTRATURA - Sanzioni disciplinari - Pronuncia in udienza di frasi potenzialmente ingiuriose - Scarsa rilevanza del fatto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l'esimente della scarsa rilevanza del fatto di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 deve essere accertata in relazione all'interesse tutelato dalla norma da individuarsi nella "giustizia" in senso lato e, in particolare, nell'immagine del magistrato e nel prestigio di cui il medesimo deve godere nell'ambiente in cui lavora. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Sezione disciplinare del CSM che, pur qualificando come "ontologicamente non ortodosso" il comportamento del magistrato incolpato di aver pronunciato in udienza frasi potenzialmente ingiuriose per le persone presenti, lo aveva prosciolto, per scarsa rilevanza del fatto, sulla base di considerazioni riguardanti solo la reale offensività della condotta rispetto alle parti private e non già della lesività dell'interesse tutelato).


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