Detraibile l'Iva sulla consulenza resa nell'ambito di un'acquisizione
Pubblicato il 20/10/18 00:00 [Doc.5327]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


I costi che sono stati sostenuti, infatti, presentano un nesso immediato e diretto con il complesso dell'attività economica e, pertanto, fanno parte delle spese generali di quest'ultima

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla possibilità di usufruire della detrazione dell'Iva assolta a monte per prestazioni di servizi di consulenza resi da altra società nell'ambito di un'operazione di acquisizione di partecipazioni (causa C-249/2017).

Il procedimento principale
La controversia vede protagonista una società aerea irlandese che aveva lanciato un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni di un'altra società, sostenendo per questo ingenti spese per i servizi di consulenza legati all'operazione che, per problemi relativi al rispetto del diritto di concorrenza, era stata realizzata solo parzialmente.
La società acquirente aveva richiesto la detrazione dell'Iva assolta a monte dichiarando che, dopo aver acquisito la totalità della partecipazione, avrebbe fornito alla società partecipata servizi di gestione, imponibili ai fini Iva.
L'amministrazione finanziaria irlandese negava il diritto alla detrazione, respingendo la natura economica dell'operazione, avverso cui la società proponeva ricorso dinanzi alla commissione di primo grado, che lo respingeva.
La decisione veniva confermata anche dalla Corte circondariale, dinanzi a cui la società aveva proposto appello.
La società proponeva ulteriore ricorso dinanzi alla Corte suprema d'Irlanda, la quale decideva per la sospensione del giudizio, interrogandosi in merito al diritto di una società holding di poter detrarre l'Iva assolta a monte su servizi resi nell'ambito di un'acquisizione di partecipazioni in una sua controllata.
Il procedimento giungeva, quindi, all'attenzione della Corte di giustizia europea alla quale veniva chiesto se a una società holding, che intende acquisire la totalità delle partecipazioni di un'altra società, a cui prestare poi servizi di gestione imponibili ai fini Iva, debba essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte per le spese di consulenza sostenute nell'ambito dell'operazione straordinaria, quand'anche risulti che l'acquisizione non sia stata, in tutto o in parte, realizzata.

Sulle questioni pregiudiziali
Gli aspetti analizzati dalla Corte hanno riguardato, in primo luogo, l'analisi della qualifica di soggetto passivo della società holding che ha usufruito dei servizi consulenziali oggetto di controversia e della misura in cui l'Iva assolta a monte su tali prestazioni fosse detraibile.
Innanzi tutto, è stato ribadito che una società che abbia come unica e sola attività la compravendita di partecipazioni in altre società, comunemente nota come holding finanziaria o holding pura, non può essere qualificata come soggetto passivo ai fini Iva, in quanto non esercita un'attività economica nell'accezione prevista dall'articolo 4 della direttiva 2006/112/Ce.
Infatti, la mera assunzione di partecipazioni finanziarie non configura un'attività "che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità", essendo poi la riscossione di un eventuale dividendo legato esclusivamente alla proprietà del bene.

Questo principio non vale nel caso in cui, all'acquisizione societaria, sia associata una ingerenza diretta o indiretta nella gestione della società-obiettivo che comporti l'effettuazione di operazioni soggette a Iva, quali, ad esempio, la prestazione di servizi amministrativi, finanziari, commerciali o tecnici.
Rientrano appieno in tali attività economiche anche quelle preparatorie, quando è acclarata l'intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un'attività economica al cui fine sono state sostenute le prime spese di investimento.
Se ne deduce, pertanto, che è certamente soggetto passivo ai fini Iva la società che effettua operazioni preparatorie all'acquisizione di partecipazioni in altra società, dirette all'esercizio di un'attività economica consistente nella gestione della società partecipata. In quest'ottica, è detraibile l'Iva sostenuta a monte e sono imponibili le prestazioni di servizi di gestione resi.

In merito al diritto alla detrazione dell'Iva, previsto dall'articolo 17 della sesta direttiva, gli eurogiudici ripercorrono i meccanismi sottesi al sistema comune dell'Iva, diretti a garantire la neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, purché le stesse siano, in linea di principio, di per sé soggette a Iva.
Tale sistema consente, da un lato, che sia assicurato il diritto alla detrazione dell'Iva assolta in riferimento alle prime spese di investimento, sostenute dall'imprenditore anche prima che abbia avuto inizio la produzione di un reddito imponibile, e, dall'altro, che tale diritto, una volta nato, sia garantito anche nell'ipotesi in cui l'attività prevista non sia stata realizzata, in tutto o in parte.

In occasione della controversia in commento, la Corte ribadisce un altro importante principio in materia di detraibilità dell'imposta, secondo cui la stessa deve essere sempre ammessa quando via sia un nesso "diretto e immediato" con il complesso dell'attività economica del soggetto passivo (e non con le singole operazioni a valle).
Spetta al giudice nazionale verificare la sussistenza del nesso alla luce del contenuto oggettivo delle operazioni rispetto all'attività imponibile del soggetto passivo.

Nel caso di specie, i giudici europei hanno riconosciuto la detraibilità delle spese di consulenza essendo stato appurato che le stesse, sostenute nell'ambito dell'operazione pubblica di acquisto, fossero connesse all'obiettivo di effettuare servizi di gestione nei confronti della società partecipata e non alla mera acquisizione finanziaria della partecipazione.
La società, pertanto, ha agito in quanto soggetto passivo ai fini Iva, godendo del diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte, anche se l'acquisizione della partecipazione è riuscita solo parzialmente, venendo meno anche le relative operazioni imponibili.
Le spese sostenute, infatti, presentano un "nesso immediato e diretto con il complesso dell'attività economica e, pertanto, fanno parte delle spese generali di quest'ultima".

La decisione della Corte
Per tutti questi motivi, la Corte di giustizia europea ha dichiarato il seguente principio di diritto:
"Gli articoli 4 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che conferiscono a una società, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che intenda acquistare la totalità delle azioni di un'altra società, al fine di esercitare un'attività economica consistente nel fornire a quest'ultima prestazioni di servizi di gestione assoggettate all'imposta sul valore aggiunto (IVA), il diritto di detrarre integralmente l'IVA assolta a monte relativa alle spese inerenti a prestazioni di servizi di consulenza sostenute nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto, quand'anche risulti che tale attività economica non è stata realizzata, purché tali spese siano motivate esclusivamente dall'attività economica prevista".


Data della sentenza
17 ottobre 2018

Numero della causa
C?249/17

Nome delle parti
Ryanair Ltd
contro
The Revenue Commissioners
Emiliano Marvulli
pubblicato Mercoledì 17 Ottobre 2018


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