Pagamento del terzo pignorato in favore del creditore procedente in pendenza di concordato
Pubblicato il 22/10/18 00:00 [Doc.5337]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Vincenzo Blaga
Concordato preventivo - Improcedibilità delle azioni esecutive individuali ex art. 168 L.F. - Pignoramento presso terzi - Emissione della ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. prima dell'avvio della procedura concorsuale - Pagamento del terzo in pendenza della procedura concorsuale
È inammissibile l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. proposta dal debitore esecutato successivamente all'emissione - avvenuta prima dell'avvio della procedura di concordato preventivo - dell'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, ex art. 553 c.p.c., provvedimento questo che costituisce l'atto finale e conclusivo del processo di esecuzione forzata presso terzi.
La dichiarazione di inammissibilità non è impedita né dalla circostanza che il pagamento ad opera del terzo pignorato ed in favore del creditore procedente sia stato effettuato coattivamente ed in epoca successiva alla ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo (in quanto tale il pagamento deve essere considerato atto successivo rispetto ad una procedura esecutiva esaurita e già conclusa con l'assegnazione della somma pignorata), né da quella che il debitore esecutato, ammesso al concordato, abbia proposto l'opposizione all'esecuzione prima dell'effettuazione del pagamento.
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