Pro rata: gli Stati membri non possono applicare un metodo di ripartizione che non tenga conto del valore iniziale del bene
Pubblicato il 23/10/18 00:00 [Doc.5343]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


La domanda di pronuncia pregiudiziale oggetto della controversia in esame verte sull'interpretazione degli articoli 168 e 173 della direttiva 2006/112/Ce sull'Iva ed è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone l'amministrazione tributaria inglese a una società finanziaria che fa parte di un gruppo riconducibile a una casa automobilistica.
La società opera anche nel settore della vendita al dettaglio, nell'ambito del quale si occupa, tra l'altro, di locazione con opzione di acquisto di autoveicoli. Al momento della conclusione di un contratto di locazione con opzione di acquisto, la stessa acquista il veicolo dal rivenditore e lo mette a disposizione del cliente; in base a tale contratto, la proprietà del mezzo è trasferita al cliente solo quando tutti i pagamenti dovuti in base al contratto sono stati eseguiti.

Ciò premesso, la vicenda ha innescato un contraddittorio dinanzi alla competente autorità giurisdizionale, che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue le seguenti questioni:
se i richiamati articoli 168 e 173 debbano essere interpretati nel senso che, da una parte, anche quando le spese generali relative alle operazioni non si riflettono nell'importo dovuto dal cliente per la messa a disposizione del bene (vale a dire la parte imponibile dell'operazione), ma nell'importo dell'interesse dovuto a titolo della parte "finanziamento" dell'operazione (vale a dire la parte esente di essa), debbano, comunque, essere considerate, ai fini dell'Iva, come un elemento costitutivo del prezzo
se gli Stati membri possono applicare un metodo di ripartizione che non tenga conto del valore iniziale del bene in questione al momento della sua cessione.
Le valutazioni della Corte Ue
La Corte Ue, dopo aver illustrato i principi fondamentali in ordine alla portata del diritto alla detrazione dell'Iva, come risultano recepiti dalla giurisprudenza comunitaria consolidata, perviene, con riferimento alla prima delle questioni sollevate, alla conclusione per cui le spese generali relative alle operazioni di locazione con connessa opzione di acquisto di beni mobili, devono essere considerate, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, comunque come un elemento costitutivo del prezzo a titolo di messa a disposizione del veicolo, anche laddove tali somme non si riflettono nell'importo dovuto dal cliente per effetto della messa a disposizione del bene, ma dell'interesse dovuto a titolo di finanziamento dell'operazione.

Queste le motivazioni fornite dalla Corte a supporto di tale conclusione.
Il diritto alla detrazione dell'Iva risulta ammesso a beneficio del soggetto passivo anche in mancanza di un nesso diretto e immediato tra una operazione a monte e una a valle, nel caso in cui i costi dei servizi facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, come tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce, ciò in quanto questi presentano, comunque, un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo.
Nel caso di specie, quindi, non appare rilevante la circostanza per cui l'ammontare di tali spese generali non sia stato inglobato nel prezzo relativo alle operazioni imponibili, ma solo nel prezzo relativo alle operazioni esenti.
Gli eurogiudici assegnano valenza determinante, invece, al fatto che i costi in questione siano stati effettivamente sostenuti, almeno in parte, per la messa a disposizione di veicoli, che costituiscono operazioni imponibili. In tale evenienza infatti, tali importi sono da ritenersi a tutti gli effetti come degli elementi costitutivi del prezzo.

Con riguardo alla seconda questione prospettata, la Corte Ue osserva che la portata del diritto alla detrazione varia in funzione dell'utilizzo dei beni o servizi.
La detrazione dell'imposta, infatti, è totale solo per i beni destinati esclusivamente alla realizzazioni di operazioni soggette a Iva; diversamente, in caso di uso promiscuo, la detrazione è riconosciuta nei limiti del pro rata.
Nella fattispecie in esame, atteso che le spese generali destinate alla vendita al dettaglio della società finanziaria abbracciano beni e servizi utilizzati per effettuare sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, occorre determinare un pro rata.
In particolare, la Corte è chiamata a pronunciarsi in ordine alla possibilità concreta di applicare quale metodo per la determinazione del pro rata un criterio diverso da quello del volume d'affari.

In via generale, la disciplina dettata dall'articolo 173, paragrafo 1, secondo comma, prevede che il pro rata di detrazione è determinata per il complesso delle operazioni effettuate dal soggetto passivo facendo riferimento al volume d'affari.
Tuttavia, come precisato in sede giurisprudenziale, gli Stati membri, nel rispetto della previsione recata dall'articolo 173, paragrafo 2, lettera c), della suddetta direttiva, possono applicare, per una determinata operazione, un metodo o un criterio di ripartizione diverso dal metodo fondato sul volume d'affari, sempre che tale metodo garantisca una determinazione del pro rata di detrazione dell'imposta versata a monte più precisa di quella risultante dall'applicazione del metodo fondato sul volume d'affari.

Gli eurogiudici ritengono che, laddove le modalità di calcolo della detrazione non tengano conto di una destinazione effettiva di parte delle spese generali a operazioni che danno diritto alla detrazione, tali modalità non risultano idonee a garantire, come richiesto dal consolidato orientamento giurisprudenziale, una ripartizione più precisa di quella che risulterebbe garantita, invece, dall'applicazione del criterio di ripartizione secondo il volume d'affari.
Ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che gli Stati membri non possono applicare un metodo di ripartizione che non tenga conto del valore iniziale del bene al momento della sua cessione, poiché tale metodo non è idoneo a garantire una ripartizione più precisa di quella che risulterebbe dall'applicazione del criterio di ripartizione secondo il volume d'affari.



Data della sentenza
18 ottobre 2018

Numero della causa
C?153/17

Nome delle parti
Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

contro

Wolkswagen Financial Services (UK) Ltd
Marcello Maiorino
pubblicato Giovedì 18 Ottobre 2018


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