L'accertata responsabilità dell'intermediario non esonera il contribuente dal versamento dell'imposta
Pubblicato il 24/10/18 00:00 [Doc.5356]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


Il contribuente è tenuto al pagamento sia delle imposte che delle sanzioni laddove il mancato invio della dichiarazione dei redditi da parte dell'intermediario non è stato oggetto di accertamento in sede penale a seguito di denuncia del contribuente.
La Cassazione, con l'ordinanza 24307 del 4 ottobre 2018, ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate avverso la pronuncia dei giudici di secondo grado che avevano annullato degli avvisi di accertamento relativi alle annualità 1997 e 1998.
Nel caso affrontato, la suprema Corte ha stabilito che il contribuente è tenuto al pagamento sia dell'imposta che delle sanzioni, atteso che la mancata trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi da parte del consulente incaricato non è stata oggetto di procedimento penale.

Il caso e la pronuncia della Cassazione
Gli eredi di un contribuente, deceduto nel corso del procedimento, resistevano nel giudizio promosso dall'Agenzia delle entrate relativamente ad avvisi di accertamento per gli anni 1997 e 1998.
In particolare, la Ctr dell'Umbria aveva annullato gli avvisi notificati a seguito dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente nonché in esito a verifica della Guardia di finanza, in quanto, a detta dei giudici, l'aver incaricato un professionista delle incombenze fiscali avrebbe esentato da responsabilità il contribuente. La Ctr, infatti, aveva ritenuto che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi non può essere imputata al contribuente che, in buona fede, ha affidato tale incarico al proprio commercialista.

L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che l'incarico affidato al consulente non può esentare da responsabilità il contribuente e, con il secondo motivo, ha denunciato omessa motivazione in ordine all'annullamento della pretesa erariale a seguito dell'asserita estraneità all'omissione contestata al contribuente.

La Corte di cassazione, ribaltando il giudizio di secondo grado, ha accolto il ricorso, in quanto "l'infedeltà dell'intermediario che, incaricato del pagamento dell'imposta e della trasmissione della dichiarazione dei redditi, ometta di provvedervi, quand'anche accertata in sede penale, non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta stessa, rimanendo non dovuti soltanto gli interessi e le sanzioni, in base al principio di cui all'art. 6, terzo comma, del D. Lgs. N. 472 del 1997".
Inoltre, i giudici di legittimità indicano che agli atti non risulta nemmeno che l'intermediario sia stato oggetto di procedimento penale e, conseguentemente, non può trovare applicazione il citato articolo 6. La Corte precisa comunque la circostanza che il contribuente è deceduto e, pertanto, le sanzioni allo stesso riferibili non sono trasmissibili agli eredi.

Ulteriori osservazioni
Con l'ordinanza in commento, la Cassazione torna ad affrontare il tema della responsabilità dell'intermediario nell'invio delle dichiarazioni fiscali.
Infatti, già con l'ordinanza 11832/2016, i giudici di legittimità avevano disposto che gli obblighi tributari incombenti sul contribuente non possono considerarsi assolti con il mero affidamento delle scritture contabili in capo al professionista e con il conseguente incarico di trasmettere le dichiarazioni fiscali, essendo comunque richiesta un'attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione.
Le dichiarazioni fiscali non sono atti negoziabili o dispositivi, e non costituiscono titolo dell'obbligazione tributaria, ma sono mere dichiarazioni di scienza, in linea di principio, liberamente emendabili o ritrattabili dal contribuente se, per effetto di errore di fatto o di diritto commesso nella relativa redazione, possa derivare l'assoggettamento del dichiarante a oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, in base alla legge, devono restare a suo carico (Cassazione a sezioni unite, 14088/2004).

Il contribuente, in linea generale, non può trasferire i propri obblighi dichiarativi in capo all'intermediario. L'infedeltà di quest'ultimo, comunque, non è priva di tutela; infatti, l'articolo 6, comma 3, del Dlgs 472/1997, recita testualmente che "il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi".
Tuttavia, l'accertata responsabilità dell'intermediario a norma del richiamato articolo 6 non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta stessa.

Nel caso di specie, la Corte ritiene che il contribuente è tenuto al pagamento delle imposte e delle sanzioni, in quanto "non si evince dalla sentenza impugnata che l'intermediario sia stato oggetto di procedimento penale a seguito di denuncia del contribuente".

Vincenzo Portacci
pubblicato Lunedì 22 Ottobre 2018


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