Il rigetto della domanda di ATP è reclamabile solo per l' urgenza di conservare il mezzo di prova
Pubblicato il 31/10/18 00:00 [Doc.5385]
di Redazione IL CASO.it


Processo civile - Procedimenti sommari - Procedimento di istruzione preventiva - Rigetto della domanda - Impugnabilità - Sussistenza di ragioni di urgenza - Necessità

La reclamabilità del provvedimento di rigetto di consulenza tecnica preventiva va ricollegata alla sussistenza o meno di ragioni di urgenza nell'assunzione preventiva del mezzo istruttorio.

[Nella fattispecie, la ricorrente aveva chiesto la consulenza tecnica preventiva al fine di accertare la consistenza dei conti correnti su cui asseriva di avere diritti ereditari; il Tribunale ha negato l'esistenza di ragioni di urgenza tali da giustificare l'impugnabilità dell'ordinanza di rigetto della domanda in considerazione del possesso della documentazione bancaria e della possibilità per la ricorrente di procurarsi quella eventualmente mancante.]


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