Tutela possessoria della proprietà immobiliare a fronte dell’interramento, da parte del proprietario confinante, di condutture di collegamento alla rete del gas metano
Pubblicato il 27/05/15 12:50 [Doc.539]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Piero Tandura

Lesione del possesso - interramento di condutture di collegamento alla rete del gas metano attraverso il fondo altrui – azione di manutenzione del possesso.

È noto come, secondo principi, la differenza tra lo spoglio e la molestia del possesso vada individuata in relazione alla natura dell’aggressione rivolta all’altrui situazione possessoria, nel senso che lo spoglio incide direttamente sulla res oggetto del potere di fatto, sottraendone la disponibilità, mentre la molestia si rivolge contro l’attività di godimento del possessore, disturbandone il pacifico esercizio ovvero rendendolo disagevole e scomodo. Sotto questo profilo, pertanto, l’interramento di tubazioni di raccordo tra la linea privata e la rete di distribuzione del metano effettuato senza il consenso del proprietario del fondo attraversato dalle condutture è comportamento che, astrattamente considerato, deve essere inteso non come spoglio del possesso ma come molestia allo stesso, ossia quale atto idoneo a rendere il possesso più difficoltoso senza incidere sulla consistenza della cosa, in quanto non può certo ritenersi che la presenza di una condotta del metano privi il proprietario del terreno della disponibilità del sottosuolo ove la stessa è stata collocata, determinando, piuttosto, potenziali limitazioni all’utilizzo e al godimento del medesimo.


Lesione del possesso - interramento di condutture di collegamento alla rete del gas metano attraverso il fondo altrui – legittimazione passiva dell’azienda del gas.

Con riferimento all’interramento di tubazioni di raccordo tra la linea privata e la rete di distribuzione del metano effettuato senza il consenso del proprietario del fondo attraversato dalle condutture, la legittimazione passiva e la titolarità passiva dell’obbligo di manutenzione del possesso non sussiste solo in capo al privato nel cui interesse è stata eseguita l’opera di collegamento, ma anche nei confronti dell’azienda del gas quale autore materiale dell’illecito possessorio, ossia quale esecutore delle opere su incarico del privato. In tal senso, l’eventuale dichiarazione rilasciata - anche in forma di “liberatoria” - dal privato circa la non lesione di diritti di terzi non esonera l’azienda del gas dalla consapevolezza, sulla base di elementari e doverose indagini e di indubbie risultanze documentali (che secondo un giudizio di esperienza e verosimiglianza, devono ritenersi esaminate dalla stessa società), circa l’appartenenza a terzi del bene interessato dai lavori di scavo e interramento della condotta.


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