Copia autentica di decreto ingiuntivo e mancanza dell'abbreviazione 'f.to' accanto al nominativo del magistrato
Pubblicato il 02/11/18 00:00 [Doc.5391]
di Redazione IL CASO.it


Copia autentica di decreto ingiuntivo - Attestazione di conformità del cancelliere - Mancanza dell'abbreviazione "f.to" accanto alla riproduzione del nominativo del magistrato sottoscrivente - Nullità - Esclusione - Fondamento.

La mancanza, nella copia autentica del decreto ingiuntivo rilasciata dal cancelliere, dell'abbreviazione "f.to" accanto alla riproduzione del nominativo del magistrato che ha sottoscritto l'originale, non è causa di nullità, ma di mera irregolarità dell'atto, dovendo coordinarsi l'art. 14 della l. n. 15 del 1968 (applicabile "ratione temporis") - che disciplina l'autenticazione delle copie, senza prevedere alcuna sanzione per il caso di violazione delle relative disposizioni - con l'art. 156 c.p.c., sicché, tenuto conto che l'elemento essenziale dell'autenticazione è l'attestazione della conformità all'originale, deve ritenersi raggiunto lo scopo qualora non sia in discussione che la copia sia conforme all'originale e che l'originale contenga la sottoscrizione autografa del giudice.


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