L'azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti di amministratori, direttore generale e organi di controllo di società in house appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario
Pubblicato il 06/11/18 00:00 [Doc.5407]
di Redazione IL CASO.it


Azione ai sensi dell'art. 146 l.f. nei confronti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e del direttore generale di società "in house" - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento.

L'azione di responsabilità esercitata, ex art. 146, comma 2, l.fall., dal curatore del fallimento di una società cd. "in house" (nella specie, deputata alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti) nei confronti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e del direttore generale della stessa, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, e non al giudice contabile, in conseguenza della scelta del paradigma privatistico, che comporta, in mancanza di specifiche disposizioni in contrario o di ragioni ostative di sistema, l'applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato.


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