Il magazzino sconosciuto al Fisco può nascondere un'evasione di Iva
Pubblicato il 07/11/18 00:00 [Doc.5423]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


Solo la collocazione dei beni nelle sedi regolarmente dichiarate, nei modi e nei tempi prestabiliti, è in grado di consentire il superamento della presunzione legale di cessione

Si presumono cedute, ai sensi dell'articolo 1 del Dpr 441/1997 (che ha sostituito le norme contenute nell'articolo 53 del Dpr 633/1972), le merci acquistate, importate o prodotte, rinvenute presso un deposito di proprietà dell'imprenditore, in assenza di una comunicazione, formalmente dichiarata nei modi e nei termini previsti, della destinazione del locale all'attività d'impresa. Ciò al fine di evitare possibili elusioni dell'Iva per il tramite di immagazzinamenti di beni in locali non noti e non controllabili dall'ufficio.
In virtù del richiamato principio di diritto, riaffermato dalla suprema Corte nella sentenza n. 25662 del 15 ottobre 2018, i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza di appello, confermando la legittimità dell'operato dell'ufficio.

La vicenda processuale
Nell'ambito di una verifica fiscale svolta nei confronti di un'imprenditrice esercente l'attività di commercio al dettaglio di tessuti e biancheria per la casa, veniva riscontrata una rilevante differenza fra le rimanenze contabili esposte in dichiarazione e le giacenze effettive, nonché l'esistenza di un immobile, adibito a deposito, per il quale la contribuente non aveva provveduto alle comunicazioni previste dall'articolo 35 del Dpr 633/1972.
Veniva, conseguentemente, applicata la presunzione di cessione delle predette merci in evasione d'imposta, secondo quanto originariamente previsto dall'articolo 53 del Dpr 633/1972, poi sostituito dalle disposizioni contenute nel Dpr 441/1997.

La parte ricorreva contro l'atto impositivo, che veniva, tuttavia confermato, limitatamente al rilievo formulato ai fini Iva, dall'adita Ctp.
Di contrario avviso la Commissione tributaria regionale, che annullava integralmente le riprese fiscali contenute nell'avviso di accertamento impugnato, in ragione dell'asserita insussistenza dei presupposti per l'operatività della presunzione di cessione.

Contro la pronuncia dei giudici del gravame l'ufficio proponeva ricorso in Cassazione, lamentando, in particolare, la violazione di legge, per avere la corte territoriale escluso l'operatività della presunzione di cessione della merce rinvenuta presso un deposito non indicato, nelle dichiarazioni di cui all'articolo 35 del Dpr 633/1972, tra i luoghi destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa.
Con l'arresto in commento, la suprema Corte ha accolto le doglianze dell'amministrazione fiscale, confermando che l'operatività della presunzione di cessione è inibita unicamente dalla incontestabile inerenza all'esercizio dell'attività d'impresa dei locali presso i quali la merce è rinvenuta, inerenza che può derivare, alternativamente, dall'iscrizione al registro delle imprese, alla Camera di commercio o da altro pubblico registro, dalla dichiarazione di inizio o variazione dell'attività, di cui all'articolo 35, comma 2, lettera d), Dpr 633/1972, nonché da altro documento dal quale risulti la destinazione dei beni esistenti presso i predetti luoghi, annotato in uno dei registri in uso, tenuto a norma dell'articolo 39 dello stesso Dpr.

Osservazioni
Come si è anticipato, la presunzione di cessione, originariamente prevista dall'articolo 53 del Dpr 633/1972, è attualmente disciplinata dall'articolo 1 del Dpr 441/1997, a mente del quale "Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti". La norma precisa che tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi, nonché i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa.
Come ha avuto modo di puntualizzare l'amministrazione finanziaria nella circolare 193/1998 esplicativa della novella legislativa, l'impiego della locuzione "operazioni" in luogo di "attività" ha lo scopo di estendere la portata applicativa della norma a tutte quelle cessioni "che, pur non costituendo oggetto della normale attività del contribuente, vengono, comunque, svolte nell'esercizio dell'impresa".

Il secondo comma della disposizione in oggetto stabilisce che la presunzione non opera se il contribuente dimostra, alternativamente:
che i beni non rinvenuti sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti
che gli stessi sono stati consegnati a terzi in virtù di un titolo non traslativo della proprietà.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la presunzione in parola rientra tra le "presunzioni legali relative, annoverabili tra quelle cosiddette 'miste', che consentono cioè la dimostrazione contraria da parte del contribuente, ma unicamente entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova ivi tassativamente prefigurati e stabiliti ad evidenti fini antielusivi" (cfr Cassazione 21517/2005, 6663/2014, 10915/2015 e la recentissima 19368/2018).

Con riferimento ai luoghi di svolgimento delle operazioni, rilevanti ai fini dell'applicabilità della presunzione, il comma 3 della disposizione in rassegna precisa che "La disponibilità delle sedi secondarie, filiali o succursali (…) che non emerga dall'iscrizione al registro delle imprese, alla camera di commercio o da altro pubblico registro, può risultare dalla dichiarazione" di inizio o variazione attività, di cui all'articolo 35 del Dpr 633/1972, se effettuata anteriormente al passaggio dei beni, nonché "da altro documento dal quale risulti la destinazione dei beni esistenti presso i luoghi suindicati, annotato in uno dei registri in uso tenuto ai sensi dell'art. 39" del medesimo Dpr 633/1972.
Ne consegue che solo la collocazione della merce nelle sedi regolarmente dichiarate, nei modi e nei tempi prestabiliti, è in grado di consentire il superamento della presunzione di cessione.
Tale principio trova conferma nel consolidato orientamento della Corte di cassazione, che, dal dato letterale e dal collegamento tra le richiamate disposizioni normative, inferisce l'intento del legislatore "di presumere cedute anche le merci collocate in depositi di proprietà del contribuente, se l'inerenza di questi ultimi all'esercizio imprenditoriale non sia stata formalmente dichiarata nei modi e nei tempi prestabiliti, al fine di evitare possibili elusioni dell'IVA per il tramite di immagazzinamenti in locali non noti e non controllabili dall'ufficio", con l'ulteriore corollario che "la presunzione in questione non può essere impedita dalla sopravvenuta 'ufficializzazione' del deposito non dichiarato, successiva all'immissione della merce acquistata…" (cfr Cassazione 18818/2006, 3435/2008).

In conclusione, dunque, la Cassazione ha ribadito la propria interpretazione dell'adempimento dell'obbligo dichiarativo come elemento di natura sostanziale e non già meramente formale.
Mariasole Ivaldi
pubblicato Venerdì 2 Novembre 2018


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