Non esenti gli immobili locati dell'associazione di volontariato
Pubblicato il 08/11/18 00:00 [Doc.5426]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


Per tali organismi sono previste agevolazioni riguardanti specifici tributi (imposta di registro e di bollo), a patto che sussistano i requisiti, soggettivi e oggettivi, stabiliti dalla legge

In riferimento all'attività di locazione esercitata dalle associazioni di volontariato, quando detta attività consiste in una mera gestione del patrimonio, che non rientra tra i fini istituzionali dell'ente e non c'è un diretto nesso di strumentalità fra la locazione e l'attività di volontariato, l'associazione non ha le condizioni oggettive per poter usufruire delle esenzioni previste dalla legge 266/1991.

In tal senso si è espressa la Commissione tributaria provinciale di Firenze, con la sentenza n. 870 del 12 ottobre 2018.


I fatti
La vicenda processuale prende le mosse da una serie di ricorsi, presentati da una associazione di volontariato contro plurimi avvisi di liquidazione, con i quali l'ufficio fiorentino dell'Agenzia delle entrate contestava l'omesso versamento dell'imposta annuale di registro, relativamente a vari immobili dell'associazione, di cui alcuni destinati ad attività commerciale e altri a uso abitativo.

Le doglianze dell'associazione
Nei propri ricorsi, l'ente no profit sosteneva che nessuna delle proprie attività fosse estranea ai perseguiti obiettivi di "assistenza sanitaria e sociale" e che tutto il suo patrimonio, comunque costituito, fosse connesso allo svolgimento della propria attività, come richiesto dalla legge 266/1991 (legge-quadro sul volontariato), ai fini delle agevolazioni di cui all'articolo 8.
Pertanto, a parere della ricorrente, in relazione ai contratti di locazione, l'imposta di registro non era dovuta e la relativa stipula risultava, comunque, indirettamente e mediatamente indirizzata al fine di solidarietà, essendo l'acquisizione di tali redditi strumentale al conseguimento delle finalità proprie dell'ente.

La posizione dell'ufficio
L'ufficio, al contrario, quanto alle operazioni di vendita o generalmente attive, riteneva che il riconoscimento dell'esenzione dall'imposta di bollo e di registro potesse trovare applicazione non con riferimento a qualsiasi atto realizzato dalle organizzazioni di volontariato, bensì solo qualora gli atti eseguiti da tali associazioni, iscritte negli appositi registri regionali, fossero connessi allo svolgimento della loro attività e, cioè, direttamente strumentali al perseguimento dei fini istituzionali propri degli enti stessi.
Detta connessione - proseguiva l'amministrazione finanziaria - doveva, peraltro, risultare da un'esplicita dichiarazione resa in atto dal soggetto che agiva in nome e per conto dell'associazione (in questi termini, vedasi risoluzione 166/1994).
In definitiva, la sussistenza del requisito oggettivo, nei termini sopra precisati, ai fini del riconoscimento dell'esenzione di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 266/1991, doveva essere valutata caso per caso, e non sussisteva nel caso di specie.

La sentenza dei giudici fiorentini
La Commissione tributaria provinciale di Firenze, confermando la tesi dell'ufficio, ha statuito che "le attività volte a reperire risorse finanziarie, pur quanto queste ultime siano a loro volta destinate allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente, non rientrano «ipso iure» nel campo di applicazione dell'esenzione disposta dal sopra indicato art. 8, poiché con tale norma il legislatore non ha inteso agevolare ogni attività dell'ente, ma esclusivamente quelle direttamente strumentali alla realizzazione delle finalità proprie dell'associazione stessa, non potendo tale disposizione essere intesa quale un esonero generalizzato dalle imposte di registro e di bollo per tutti gli atti dei soggetti in esame (Cass. civ. Sez. V 14/09/2007 n. 19212)".

Inoltre, i giudici del capoluogo toscano hanno sancito il principio secondo cui "l'esenzione da ogni imposta delle organizzazioni di volontariato è prevista dalla L. n. 266/1991 unicamente per le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato effettuate in favore delle medesime. Per le altre operazioni fiscalmente rilevanti effettuate dalle organizzazioni in questione non è invece riconosciuta una generalizzata franchigia da ogni imposizione essendo solo previste alcune agevolazioni riguardanti specifici tributi (quali ... l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo per gli atti costitutivi e per quelli connessi all'attività oggetto di volontariato)".

Osservazioni conclusive
La sentenza annotata si occupa dei requisiti che devono sussistere per riconoscere il regime agevolativo di cui all'articolo 8 della legge 266/1991 (esenzione dal pagamento dell'imposta di registro e di bollo) alle organizzazioni di volontariato, operando una interpretazione restrittiva del disposto normativo di riferimento.
In generale, il riconoscimento delle richiamate agevolazioni è condizionato dalla presenza di:
requisiti soggettivi, come l'iscrizione nell'apposito registro delle organizzazioni di volontariato
requisiti oggettivi, inerenti la tipologia di atti agevolabili, individuati in quelli costitutivi ovvero connessi allo svolgimento dell'attività dell'organizzazione.
Nel caso di specie, era pacifica la sussistenza del requisito soggettivo, essendo la ricorrente iscritta nell'apposito albo regionale.
Quanto al requisito oggettivo, la Ctp ha verificato se i contratti di locazione di cui agli avvisi impugnati potessero qualificarsi come "atti connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato", laddove per attività di volontariato deve intendersi - ai sensi dell'articolo 2 della citata legge - "quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario".

La risposta negativa della Ctp di Firenze è stata determinata dal mero riscontro dell'assenza di un nesso diretto di strumentalità fra l'attività di locazione e le finalità, pur meritorie, dell'ente di volontariato, a mente del richiamato criterio della stretta interpretazione che deve permeare le disposizioni agevolative, nel sistema tributario vigente.

Cristina Fiaschi
Martino Verrengia
pubblicato Martedì 6 Novembre 2018


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