Garanzia per vizi, azioni edilizie e atti interruttivi della prescrizione diversi dall'azione giudiziale
Pubblicato il 10/11/18 00:00 [Doc.5434]
di Redazione IL CASO.it


Garanzia per vizi - Azioni edilizie - Atti interruttivi della prescrizione diversi dall'azione giudiziale - Configurabilità

La Sez. II ha rimesso all'esame del Primo Presidente, per la valutazione dell'eventuale assegnazione alle Sez. U, la seguente questione di massima di particolare importanza:

Dicano le Sezioni Unite, previa qualificazione dell'istituto della garanzia per vizi nella compravendita (con esclusione, stante la loro peculiare disciplina, delle fattispecie di compravendita disciplinate dal codice del consumo), se siano configurabili idonei atti interruttivi della prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., comma 3, ai sensi degli artt. 2943 e ss. c.c., diversi dalla proposizione dell'azione giudiziale, e se, ed in quale misura, detti atti interruttivi inibiscano il decorso della prescrizione in relazione alle azioni edilizie di cui all'art. 1492 c.c., comma 1.


Cass. civ., sez. II, 2 ottobre 2018, n. 23857.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Presidente -
Dott. FEDERICO Guido - rel. Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -
Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 2 gennaio 2006 l'Azienda Agricola San Donato convenne innanzi al giudice di pace di Lizzano la Vivai Cooperativi Rauscedo scarl, per sentir pronunciare la riduzione ex artt. 1490 e 1492 c.c. del prezzo di una partita di piante acquistate dalla convenuta il (*), salvo il risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.
Espose al riguardo di aver provveduto alla restituzione di una parte delle piante in data (*), in quanto palesemente affette da virosi, e di aver reiterato la denuncia per vizi con quattro raccomandate, cui la venditrice non aveva dato alcun riscontro, procedendo esecutivamente per il recupero del credito residuo;
la convenuta, nel costituirsi, eccepì la tardività della denuncia e conseguente decadenza dalla garanzia per vizi ed, in ogni caso, la prescrizione dell'azione.
Il giudice di pace accolse la domanda di riduzione del prezzo.
La sentenza fu confermata dal Tribunale di Taranto, che respinse le eccezioni di decadenza e prescrizione riproposte in appello dalla venditrice, ritenendo, quanto alla decadenza, che l'acquirente aveva raggiunto contezza dei vizi nel corso del tempo, e che, per effetto delle note inviate nel 2004 e 2005, poteva ritenersi osservato il termine decadenziale;
quanto alla prescrizione, rilevò che l'azione di garanzia poteva ritenersi utilmente interrotta dalle diverse comunicazioni, con le quali l'acquirente aveva manifestato per iscritto alla venditrice l'inidoneità delle piante all'innesto, prospettando il ricorso alla tutela giudiziaria poi concretamente attuato.
Avverso detta sentenza, la Vivai Cooperativi Rauscedo scarl ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
L'Azienda Agricola San Donato resiste con controricorso, illustrato da successive memorie ex art. 378 c.p.c..
Con ordinanza depositata il 31 gennaio 2018 questa Corte, ritenuta la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla natura degli atti idonei ad interrompere la prescrizione della garanzia del venditore ex art. 1495 c.c., ha rinviato la causa alla pubblica udienza.
In prossimità dell'odierna udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1494 c.c., comma 2, artt. 2697 e 1491 c.c., nonchè l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, censurando la statuizione con cui il tribunale ha escluso la decadenza dalla garanzia; la ricorrente lamenta, in particolare, che il giudice di appello abbia fatto errata applicazione del principio secondo cui il termine per la denuncia decorre dall'effettiva consapevolezza del vizio denunciato, deducendo che nel caso di specie il momento di constatazione dei vizi, coincidente con quello di restituzione di altre piante oggetto dell'originaria fornitura, era ben anteriore a quello considerato dal giudice.
Il motivo è infondato.
Il tribunale ha infatti accertato, con adeguato apprezzamento di fatto, immune da vizi logici o giuridici e pertanto non sindacabile nel presente giudizio, la tempestività della denuncia ex art. 1495 c.c., comma 3, in quanto l'acquirente acquisì la certezza oggettiva dell'esistenza del vizio per gradi ed in tempi diversi, e solo all'esito degli accertamenti eseguiti dal proprio perito.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1495 c.c., comma 3 nonchè l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, censurando la statuizione della sentenza impugnata che ha ritenuto la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., comma 3, così qualificando le comunicazioni con le quali l'acquirente aveva manifestato per iscritto alla venditrice l'inidoneità delle piante, prospettando. mediante tali atti, il ricorso alla tutela giudiziaria, poi concretamente attuato.
Il motivo pone dunque la questione se le comunicazioni con le quali l'acquirente abbia manifestato alla venditrice l'esistenza di vizi, prospettando, mediante tali atti, il ricorso alla tutela giudiziaria, poi effettivamente esperito, costituiscano atti idonei ad interrompere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1495 e 2943 c.c., la prescrizione della garanzia del venditore, di cui all'art. 1490 c.c. e delle azioni che da essa derivano ex art. 1492 c.c..
Al riguardo si registrano difformi orientamenti di questa Corte.
Secondo un primo indirizzo, costituisce atto interruttivo della prescrizione dell'azione di garanzia la manifestazione al venditore della volontà - del compratore - di volerla esercitare, ancorchè il medesimo riservi ad un momento successivo la scelta tra la tutela alternativa di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto (Cass. sez.2,10 Settembre 1999 n. 9630).
Secondo tale pronuncia, quando il compratore comunica al venditore che intende far valere il diritto alla garanzia, interrompe la prescrizione inerente a tale diritto e, come non è necessaria la precisazione del tipo di tutela che andrà a chiedere in via giudiziaria, cosi è irrilevante, ai fini della idoneità dell'interruzione, la riserva di scelta del tipo di tutela, in quanto non è riserva di far valere un diritto diverso da quello in relazione al quale si interrompe la prescrizione.
Nello stesso senso, già Cass., sez. 2, 6 giugno 1977 n. 2322 aveva statuito che l'art. 1495 c.c., comma 3, ove dispone che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive "in ogni caso" in un anno dalla consegna, non sottrae il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e segg. cod. civ.; pertanto, detta prescrizione annuale deve ritenersi interrotta, a norma dell'art. 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia.
Tale indirizzo è stato ripreso da successive pronunce di questa Corte (Cass. 8 luglio 2010 n.18035; Cass. 10 novembre 2015 n. 22903) e postula che "il diritto di garanzia" (così la cit. Cass. 22903/2015, e, testualmente l'art. 1495 c.c., comma 1) di cui all'art. 1490 c.c. e la correlativa situazione giuridica passiva, sulla cui natura giuridica converrà tornare nel prosieguo, integrino situazioni giuridiche autonome, distinte dalle azioni che ai sensi dell'art. 1492 c.c. dalla "garanzia" derivano, cui si applicano le cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e ss. c.c..
Tale impostazione, che distingue la garanzia, quale situazione giuridica autonoma, suscettibile di distinti atti interruttivi della prescrizione "a monte" delle c.d. "azioni edilizie" che da essa derivano, è alla base della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte del 21 giugno 2005 n.13294 che, in relazione alla particolare fattispecie costituita dall'impegno assunto dal venditore di eliminare i vizi, ha affermato il principio che detto impegno non costituisce una nuova obbligazione estintivo-satisfattiva dell'originaria obbligazione di garanzia, prevista dall'artt. 1490 c.c., ma consente al compratore di essere svincolato dai termini di decadenza e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c., ai fini dell'esercizio delle azioni previste in suo favore dall'art. 1492 c.c., costituendo un riconoscimento del debito interruttivo della prescrizione.
A tale indirizzo interpretativo sembra contrapporsi un diverso orientamento, affermato già da Cass., 3 dicembre 2003 n. 18477 e Cass. 27 settembre 2007 n.20332, secondo cui "la facoltà di domandare la risoluzione del contratto di vendita, attribuita dall'art. 1492 cod. civ. al compratore di una cosa affetta da vizi, ha natura di diritto potestativo, a fronte del quale la posizione del venditore è di mera soggezione. Ne consegue che la prescrizione dell'azione - fissata in un anno dall'art. 1495 c.c., comma 3, - può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione di domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora, che debbono consistere, per il disposto dell'art. 1219 c.c., comma 1, in una intimazione o richiesta di adempimento di un'obbligazione, previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non anche ai diritti potestativi.
Tale indirizzo è stato ancora di recente seguito da Cass., sez. 2, 4 settembre 2017 n. 20705, che ha affermato che in tema di esercizio di diritti potestativi, quale l'esperimento dell'azione di risoluzione di un contratto di compravendita per vizi della cosa venduta, l'effetto interruttivo della prescrizione consegue unicamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale, risultando inidoneo all'uopo qualsiasi atto stragiudiziale di costituzione in mora.
Tali pronunce non sembrano postulare una chiara distinzione tra prescrizione della garanzia, ove autonomamente configurabile, e prescrizione delle azioni edilizie che da essa derivano.
Di conseguenza, secondo l'indirizzo da ultimo rappresentato, si afferma tout court l'inidoneità di un mero atto di costituzione in mora con manifestazione dell'intenzione di agire di giudizio o, deve ritenersi, dell'impegno del venditore ad eliminare i vizi, a fronte del successivo esperimento dell'azione di risoluzione (ma la conclusione deve ritenersi identica anche in relazione alla quanti minoris, stante l'identica natura di pronuncia costitutiva che da essa deriva); e ciò senza indagare se detto atto, in quanto idoneo ad interrompere la prescrizione della garanzia, impedisca pure la prescrizione delle azioni edilizie "a valle".
L'opposto orientamento ha invece ritenuto che la contestazione dei vizi, con "ogni più ampia riserva di azione", contenuta in un telegramma inviato a controparte, implicando un riferimento all'alternativa prevista dall'art. 1492 c.c. - nel senso di richiesta di risoluzione o di riduzione del contratto - non comportasse, ai fini della valida costituzione in mora e dell'effetto interruttivo, la scelta dell'azione, procrastinabile fino alla proposta della domanda giudiziale, dovendo escludersi che la riserva concernesse un diritto diverso da quello in relazione al quale si interrompeva la prescrizione (così Cass. 22903/2015, citata).
La questione se siano configurabili, ai fini di interrompere il breve termine di prescrizione previsto dall'art. 1495 c.c., atti diversi dall'azione giudiziale, ed il contenuto di tali atti, nonchè il rapporto tra la garanzia - quale autonoma situazione sostanziale e processuale - ed i diritti e le azioni che da essa derivano, merita ad avviso del Collegio di essere devoluto alle sezioni unite di questa Corte.
La risoluzione di tale questione postula peraltro, ad avviso del Collegio la definizione di altra controversa questione, pregiudiziale, vale a dire la qualificazione giuridica della "garanzia per vizi" nella compravendita e del rapporto tra le categorie generali della "garanzia" da una parte e delle situazioni giuridiche passive dall'altra, con esclusione evidentemente delle compravendite stipulate da un compratore qualificabile come "consumatore"(nel senso dell'art. 3, lett. a), C. Cons.) con un venditore "professionista" (ex art. 3, lett. c), C. Cons.) disciplinate dal Codice del consumo.
In particolare, sembra decisivo stabilire se la peculiare situazione giuridica designata dal codice civile come "garanzia per vizi" sia riconducibile alla nozione di obbligazione ex contractu, ovvero se, come affermato, seppur incidenter tantum, trattandosi di enunciazione non direttamente connessa con il principio di diritto enunciato, dalla sentenza delle Sez. unite 13 novembre 2012 n.19702, in materia di accordo tra venditore e compratore volto all'eliminazione dei vizi, di "soggezione", poichè espone il venditore all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto di vendita o alla sua caducazione, mediante l'esperimento dell'actio quanti minoris o dell'actio redibitoria.
Il venditore - prosegue la sentenza - deve subire tali effetti, che si verificano nella sua sfera giuridica ope iudicis, senza essere tenuto ad eseguire alcuna prestazione, a parte il "dare" o "solvere" derivanti dai doveri di restituzione o risarcimento.
Ora, se si ritiene che la garanzia per vizi sia riconducibile non alla categoria dell'obbligazione, ma piuttosto alla soggezione, cui è correlata, dal lato attivo, una situazione giuridica di diritto potestativo in capo al compratore, da ciò sembra doversi fare discendere l'inidoneità, ai fini dell'interruzione della prescrizione, di atti quali la costituzione in mora e la contestazione dei vizi o di atti di riconoscimento del debito quali l'impegno ad eliminare i vizi, essendo all'uopo necessaria la proposizione di una domanda giudiziale (così la citata Cass. 20705/2017).
La stessa pronuncia delle Sezioni unite n. 19702 del 2012, peraltro, dopo aver qualificato come "soggezione" la posizione del venditore in relazione alla "garanzia per vizi", in un passaggio successivo afferma, in modo forse non del tutto consequenziale, e che comunque merita, ad avviso del collegio, di essere approfondito, che "il pericolo che le azioni di riduzione del prezzo e di risoluzione si prescrivano nel periodo in cui il compratore si astiene dall'esercitarle, essendo in corso gli interventi del venditore per l'eliminazione dei vizi, è agevolmente evitabile ponendo in essere "atti interruttivi".
Tirando le fila del discorso, merita da avviso del Collegio di essere sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite la seguente questione di massima di particolare importanza ex art. 374 c.p.c., comma 2:
"Dicano le Sezioni Unite, previa qualificazione dell'istituto della garanzia per vizi nella compravendita (con esclusione, stante la loro peculiare disciplina, delle fattispecie di compravendita disciplinate dal codice del consumo), se siano configurabili idonei atti interruttivi della prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., comma 3, ai sensi degli artt. 2943 e ss. c.c., diversi dalla proposizione dell'azione giudiziale, e se, ed in quale misura, detti atti interruttivi inibiscano il decorso della prescrizione in relazione alle azioni edilizie di cui all'art. 1492 c.c., comma 1.

P.Q.M.
La Corte dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2018.


© Riproduzione Riservata