La difformità dell'ISC/TAEG nel contratto di mutuo comporta l'applicazione dell'art. 117 comma 7 T.U.B.
Pubblicato il 14/11/18 00:00 [Doc.5454]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Lorenzo Fumagalli del Foro di Cremona

Difformità ISC/TAEG nel contratto di mutuo - Conseguenze - Applicazione ex artt. 117 commi 6 e 7 T.U.B.

L'ISC rappresenta il costo complessivo dell'operazione di credito alla stessa stregua del TAEG per cui - oltre agli altri oneri di cui al D.M. 8.7.1992 - esso deve esprimere anche il tasso effettivo; ne deriva che, se il tasso effettivo è diverso, l'ISC non può rimanere invariato.

L'ISC indicato in contratto deve essere veritiero al fine di offrire piena attuazione al principio di trasparenza.

L'indicazione di un TAEG/ISC diverso dal reale è una condotta che viola i precetti normativi posti a presidio della trasparenza delle condizioni contrattuali, poiché è evidente che l'indicazione errata del costo complessivo dell'operazione ne inficia la complessiva trasparenza in quanto fornisce al cliente (consumatore), sprovvisto dei mezzi e degli strumenti tecnici necessari per una compiuta verifica, un dato errato al fine di valutare la convenienza dell'operazione, perciò inidoneo a tal fine.

È noto l'orientamento di legittimità secondo cui il pagamento dei ratei di un mutuo configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. n. 2301/2004, Cass. n. 1779811/2011).


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