Nuovo art. 183-bis c.p.c.: quando si passa dal rito ordinario al sommario
Pubblicato il 29/05/15 09:35 [Doc.548]
di
Trib. Bologna, sez. II civ., 28 maggio 2015 (est. Marco Gattuso)
PRIMA UDIENZA â OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO â GENERICITÃ DELLE DOGLIANZE â ASSENZA DI RISCONTRI DOCUMENTALI â CONVERSIONE DEL RITO DA ORDINARIO A SOMMARIO EX ART. 183-BIS C.P.C. - SUSSISTE
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, ex art. 645 c.p.c. nel caso in cui, alla prima udienza,, il giudice rilevi che l'opposizione è del tutto generica e priva di qualsiasi riscontro documentale, concedendo la provvisoria esecutorietà del decreto opposto a norma dell'art. 648 c.p.c., può disporre la conversione del rito ex art. 183-bis c.p.c., così da definire il procedimento mediante ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. (procedimento sommario di cognizione)
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO â GENERICITÃ DELLE DOGLIANZE â INTENTO DILATORIO DELLA OPPOSIZIONE â RESPONSABILITÃ PROCESSUALE AGGRAVATA â SUSSISTE
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, se la domanda svolta in opposizione a decreto ingiuntivo è del tutto priva di fondamento ed ha avuto manifesta funzione dilatoria, lâopponente va condannato per lite temeraria ex art. 96 comma III c.p.c.
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