Protezione internazionale: si consolida l'orientamento dell'irretroattività del d. l. n. 113/2018 (c.d. decreto Salvini)
Pubblicato il 17/11/18 19:22 [Doc.5488]
di Redazione IL CASO.it


Massima a cura di Aldo Angelo Dolmetta

Tribunale Genova, 23 ottobre 2018 - P. Bozzo-Costa

Protezione internazionale - Protezione umanitaria - decreto legge n. 113/2018, art. 1 comma 1 lett. b n. 2 - Entrata in vigore - Fattispecie sostanziali verificatesi anteriormente al 5 ottobre 2018 - Applicazione - Esclusione.

Sostituendo l'art. 5 comma 6 T.U.I. e modificando l'art. 32 comma 3 legge n. 25/2008, in materia di protezione umanitaria, il decreto legge n. 113/2018 dà vita a un fenomeno di successione di norme nel tempo di natura sostanziale, che risulta soggetto alla norma dell'art. 11 disp. prel. cod. civ.

In quanto situazione riconducibile alla categoria dei diritti umani fondamentali, il diritto alla protezione umanitaria possiede la stessa natura del diritto allo status di rifugiato politico, quale diretta emanazione del diritto costituzionale di asilo.


TRIBUNALE DI GENOVA
Undicesima Sezione Stranieri CIVILE

Composto dai magistrati:
Dr. Francesco Mazza Galant - Presidente
D.ssa Paola Bozzo-Costa - Giudice relatore
D.ssa Daniela Di Sarno - Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa ad oggetto l'impugnativa ex artt. 35, 35 bis d.lvo. 25/2008 e 737 e ss cpc. del provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di GENOVA-TORINO, n. prot.69157/17 del 14.11.2017
promossa da:
(…)
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.10.18
letti gli atti ed esaminati i documenti
OSSERVA
(…)
Venendo all'esame della domanda subordinata, deve essere preliminarmente affrontata la problematica relativa all'entrata in vigore del DL n. 113/18 del 4.10.18 pubblicato sulla GU del 4.10.18 ed in vigore dal 5.10.18, in relazione al presente procedimento. Il decreto, tra le altre cose, ha infatti sostituito l'art.5/6° comma T.U.I. ed ha modificato l'art.32/3° comma legge 25/08, abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi tipizzate di permessi di soggiorno (per protezione speciale o per casi speciali).
Trattasi di un caso di successione di norme nel tempo di natura sostanziale senza che sia stata prevista una disciplina di diritto intertemporale. In tale contesto normativo si impone il ricorso ai principi generali di cui all'art.11 disp.prel. C.C..
Per la giurisprudenza della Corte Suprema, il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso (lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore; cfr. cass. civ. sez. I, 3.7.13, n. 16620, Cass. SSUU 2926/67, 2433/00 e 14073/02).
Ciò posto, in materia di protezione internazionale, la giurisprudenza ha evidenziato da tempo la natura di situazione giuridica soggettiva alla base della domanda di accertamento del diritto al permesso di soggiorno umanitario, tanto da aver ritenuto la natura dichiarativa e non costitutiva del provvedimento di accoglimento della domanda. A tali conclusioni la Corte è pervenuta anche rispetto alle situazioni del diritto di asilo e di quello al riconoscimento dello status di rifugiato, rispetto alle quali appunto il provvedimento giurisdizionale non ha natura costitutiva, ma dichiarativa. Si riconosce quindi l'identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo status di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo, in quanto situazioni tutte riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali (cfr. cass. SSUU 11535/09, Cass. n. 4764/1997, 907/1999, 5055/2002, 8423 e 11441/2004; Cass. civ. sez. I 4455/18).
I «seri motivi» di carattere umanitario (o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano), alla ricorrenza dei quali a norma dell'art.5/6°comma cit. lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sono accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., sez. un., 19393/2009 Cass., sez. un., n. 5059/2017).
Vanno quindi valutate circostanze preesistenti. Più precisamente deve essere presa in considerazione l'esistenza e l'entità della lesione dei diritti fondamentali partendo dalla situazione oggettiva del paese di origine correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza/fuga, dove la valutazione sull'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria ma non come fattore esclusivo, come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale/ quale quello eventualmente presente nel Paese d'origine idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Il principio generale di irretroattività comporta allora che, nel caso di specie, la nuova legge non possa essere applicata, essendo procedimento relativo a rapporto giuridico sorto anteriormente al 5.10.18.
Venendo al merito della domanda, il collegio ritiene sussistano ragioni di carattere umanitario, tali da consentire il riconoscimento di tale forma di protezione.
(…)
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
• Rigettata, la domanda di riconoscimento dello status di persona soggetta alla protezione sussidiaria, dichiara la sussistenza di motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente XXXXXX e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno.
• Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi di legge.
• Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Genova il 23 ottobre 2018
Il giudice est.
P.Bozzo-Costa
Il Presidente
F.Mazza Galanti


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