Oneri consortili e di bonifica: onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, tra i quali l'esistenza del beneficio dipendente dalla bonifica
Pubblicato il 20/11/18 00:00 [Doc.5489]
di Redazione IL CASO.it


Commissione Tributaria Regionale Campania - Napoli, sentenza 6 novembre 2018 - Pres. e G. rel. F. Soviero.

Consorzio di bonifica -- R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, legge 25 luglio 1952, n. 991 e succ. mod. e l.r. n. 4/2003 - Contributi consortili - Obbligo di contribuzione - Onere probatorio.
In tema di richiesta di pagamento degli oneri consortili e di bonifica, l'orientamento giurisprudenziale, come ormai consolidatosi in genere riguardo alla prova nella materia tributaria (cfr. Cassazione, sez. trib., n. 5302 del 9/4/2001, n. 8439 del 4/5/2004, n. 18710 del 23/9/2005, n. 8577 del 12/4/2006, n. 3106 del 13/2/2006, n. 18013 del 9/8/2006, n. 1709 del 26/1/2007 e n. 9572 del 28/4/2007), è nel senso che l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva, e tra questi l'esistenza del beneficio dipendente dalla bonifica, incombe all'ente creditore, e, pertanto, se contestato, come nel caso di specie, detto beneficio va provato indiscutibilmente da parte del consorzio di bonifica, fermo, peraltro l'ulteriore principio secondo il quale il beneficio non può essere presunto solo per il fatto che ne abbiano risentito favorevolmente altri immobili della zona, né può essere accertato a distanza di anni dal compimento dell'opera, ma deve essere effettuato prima di procedere all'applicazione e quantificazione del tributo, sì che alla eventuale omissione di detto preventivo accertamento non può supplirsi in alcun modo, neanche attraverso accertamenti tecnici in sede giudiziaria, e specie quando non vi sia stata acquiescenza o riconoscimento da parte del contribuente. (Luca Caravella) (riproduzione riservata).

Contributi consortili - Obbligo di contribuzione - Insussistenza - Prova - Certificazione urbanistica, consulenza tecnica di parte, certificazione Ente locale, etc. - Ammissibilità.
Nel caso in esame, il ricorrente ha fornito la completa ed esauriente prova documentale di non dovere pagare il contributo richiesto in quanto l'immobile di proprietà, trattandosi di impianto industriale in possesso delle autorizzazioni amministrative, non ha ricevuto alcun beneficio o vantaggio e il Consorzio non ha fornito la prova di alcun vantaggio o miglioria al bene suddetto né ha provato la debenza del contributo in contestazione, come appunto previsto in subiecta materia e dalla giurisprudenza tributaria, per cui il contributo richiesto non è dovuto. (Luca Caravella) (riproduzione riservata).


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