L'aggravamento del danno già dedotto in giudizio non è una nuova domanda e supera le preclusioni processuali
Pubblicato il 19/11/18 08:00 [Doc.5495]
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Principio Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)
Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, costituisce implicita istanza di rimessione in termini il deposilo, con le note conclusive, di documenti formati successivamente tanto alla domanda, quanto al maturare delle preclusioni istruttorie; il giudice deve valutare se ricorrano i presupposti di cui all'art. 153 c.p.c., ed in caso affermativo esaminare nel merito la rilevanza probatoria dei documenti tardivamente depositati.
Nel giudizio di risarcimento del danno non costituiscono domande nuove la riduzione del quantum rispetto alla pretesa originaria , né la deduzione dell'aggravamento del danno già dedotto nei termini.
Per i danni sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie, anche se di qualità e quantità differenti da quelli richiesti con la domanda originaria, la richiesta di risarcimento costituisce invece una domanda nuova, ma ammissibile se ricorrano i presupposti della rimessione in termini, di cui all'art. 153 c.p.c.

Decisione: Ordinanza n. 25631/2018 Cassazione Civile - Sezione VI

Classificazione: Civile

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Principi: (A) Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, costituisce implicita istanza di rimessione in termini il deposito, con le note conclusive, di documenti formati successivamente tanto alla domanda, quanto al maturare delle preclusioni istruttorie; a fronte di tale produzione, pertanto, il giudice non può dichiararla inammissibile, ma deve valutare se ricorrano i presupposti di cui all'art. 153 c.p.c., ed in caso affermativo esaminare nel merito la rilevanza probatoria dei documenti tardivamente depositati.
(B) Nel giudizio di risarcimento del danno (tanto da inadempimento contrattuale, quanto da fatto illecito) non costituiscono domande nuove: (a) la riduzione del quantum rispetto alla originaria pretesa; (b) la deduzione dell'aggravamento del medesimo danno, già dedotto con la domanda originaria. La richiesta di risarcimento dei danni sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie, anche se di qualità e quantità differenti da quelli richiesti con la domanda originaria, costituisce invece una domanda nuova, ma ammissibile se ricorrano i presupposti della rimessione in termini, di cui all'art. 153 c.p.c.

Osservazioni.
Nel decidere la questione (relativa a danni da mancata riconsegna di immobili locati), la Suprema Corte ha richiamato il principio, già affermato precedentemente, secondo cui la circostanza che un documento (o qualsiasi altra fonte di prova) sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali (tanto nel rito ordinario, quanto in quello locatizio), legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per sé una implicita richiesta di rimessione in termini.
La Cassazione ha poi precisato che è vero che, proposta una domanda di risarcimento del danno "A", fondata sul fatto costitutivo "B", mutare l'uno o l'altro di tali elementi significa ampliare non già l'oggetto del pronuntiare, ma l'oggetto del cognoscere richiesto al giudice: e dunque tale mutamento è inammissibile, perché costituirebbe un mutamento della domanda originariamente proposta; ma tale principio non è tuttavia inderogabile.
Ad esso si deroga quando:
(a) l'attore riduca in corso di causa l'entità della somma inizialmente richiesta a titolo di risarcimento;
(b) l'attore deduca che il danno originariamente dedotto in giudizio si sia incrementato in corso di causa, ferma restando la natura di esso e l'identità del fatto generatore;
(c) l'attore, senza mutare il fatto generatore della propria pretesa (l'inadempimento o l'illecito ascritto al convenuto), deduca che in corso di causa, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati danni ulteriori, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo, che dunque gli fu impossibile prospettare ab initio, e chieda ovviamente di essere rimesso in termini ex art. 153 c.p.c. per formulare la relativa domanda.
Il primo principio affermato, relativo alla implicita istanza di rimessione in termini per il deposito (con le note conclusive) di documenti formatisi successivamente, vale per tutti i giudizi soggetti al rito del lavoro, quindi anche ai giudizi che ne prevedono l'applicabilità (come nel caso dei giudizio in materia di locazione, ai quali è applicabile il cd. "rito locatizio").

Giurisprudenza rilevante.
Cass. 11922/2006
Cass. 5465/2006
Cass. 10045/1996
Cass. 3621/1980
Cass. 3160/1980

Disposizioni rilevanti.
Codice di procedura civile
Vigente al: 19-11-2018

Art. 152 - Termini legali e termini giudiziari
I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.
I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

Art. 153 - Improrogabilità dei termini perentori
I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.
La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.

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