Liquidazione del compenso al consulente tecnico in caso di perizia depositata dopo la scadenza del termine
Pubblicato il 22/11/18 00:00 [Doc.5505]
di Redazione IL CASO.it


AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Attività ultimate dopo la scadenza del termine concesso dal giudice - Riduzione di un terzo degli onorari ex art. 52 d.P.R. n. 115 del 2002 - Legittimità - Fondamento.

In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, in caso di perizia depositata dopo la scadenza del termine concesso dal giudice, è legittima, ove non sia possibile l'individuazione della parte di incarico svolta tempestivamente, la riduzione di un terzo dell'onorario ai sensi dell'art. 52, ultima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendosi ritenere che l'esclusione del compenso per "il periodo successivo alla scadenza del termine", prevista dalla suddetta norma, osti al riconoscimento di vacazioni computabili oltre il numero massimo calcolabile per i giorni compresi nel termine fissato, ma non consenta di acquisire la prestazione senza remunerazione, determinandosi, diversamente, una sanzione diversa per due situazioni identiche, quali la riduzione di solo un terzo per gli onorari a tariffa variabile e la cancellazione del compenso per gli onorari a tempo di prestazioni comunque validamente effettuate dopo la scadenza, che abbiano portato non alla revoca dell'incarico, ma all'acquisizione della relazione.


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