Produzione di materiale pedopornografico e reato di cui all'art. 600-ter, comma 1 c.p.
Pubblicato il 21/11/18 08:50 [Doc.5514]
di Redazione IL CASO.it


Produzione di materiale pedopornografico - Reato di cui all'art. 600-ter, comma 1 c.p. - accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale - Necessità - Esclusione

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 600-ter, primo comma, n. 1), cod. pen., con riferimento alla condotta di produzione di materiale pedopornografico, non è più necessario, viste le nuove formulazioni della disposizione introdotte a partire dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, l'accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale.


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