La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato
Pubblicato il 27/11/18 00:00 [Doc.5540]
di Redazione IL CASO.it


Inammissibilità dell'appello - Mancato rilievo da parte del giudice del merito - Rilevabilità d'ufficio in fase di legittimità - Configurabilità - Conseguenze - Cassazione senza rinvio - Fattispecie.

La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione. (Nella specie, il giudice d'appello aveva rigettato nel merito il gravame, nonostante il tribunale avesse declinato la propria competenza in relazione alla clausola di compromissione in arbitri contenuta nello statuto della società, di cui le parti erano socie, e la pronuncia fosse perciò impugnabile soltanto col regolamento di competenza).


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