Con Iva l'indennizzo corrisposto per lo stop anticipato del rapporto
Pubblicato il 28/11/18 00:00 [Doc.5543]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


L'importo fatturato dalla società al cliente in caso di risoluzione prima del periodo minimo di vincolo è già determinato nel contratto e costituisce parte integrante del prezzo totale

Le somme percepite per la risoluzione anticipata di un contratto sono considerate come remunerazione di una prestazione di servizi resa a titolo oneroso e, in quanto tale, soggetta a Iva. La chiusura del rapporto da parte del cliente o per un motivo a lui imputabile, non modifica la realtà economica tra le parti (Corte Ue, causa C-295/17).

La fattispecie
La domanda di pronuncia pregiudiziale oggetto della controversia in commento verte sull'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 64, paragrafo 1, dell'articolo 66, primo comma, lettera a), e dell'articolo 73 della direttiva 2006/112/Ce sull'Iva, ed è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone una società all'amministrazione fiscale portoghese in merito alla liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.
Tale società ha come principale attività la fornitura, nel territorio portoghese, di prestazioni di servizi nell'ambito delle telecomunicazioni. La stessa esercita, pertanto, un'attività economica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva Iva ed è, di conseguenza, soggetto passivo d'imposta.

Nel contesto della sua attività, la società stipula con i propri clienti contratti di prestazione di servizi, nell'ambito delle telecomunicazioni, di accesso a internet, della televisione e multimediale, alcuni dei quali prevedono periodi minimi di vincolo. Tali contratti prevedono inoltre che, in caso di disattivazione dei prodotti e dei servizi in essi previsti prima della scadenza del periodo minimo di vincolo convenuto, a richiesta dei clienti o per un motivo a questi imputabile, la società ha diritto a percepire un indennizzo corrispondente all'importo del canone di abbonamento mensile concordato moltiplicato per la differenza tra la durata del periodo minimo di vincolo previsto nel contratto e il numero di mesi durante i quali la prestazione di servizio è stata fornita.

Risulta, inoltre, che il cliente è debitore di tale importo qualora i servizi siano disattivati prima della fine del periodo minimo di vincolo, in particolare nel caso in cui il cliente non adempia il proprio obbligo di pagamento dei canoni di abbonamento mensili convenuti.
Nel corso di un controllo effettuato presso la società, l'autorità fiscale ha accertato che questa non aveva assolto l'Iva sull'importo che era stato fatturato ai clienti a seguito della risoluzione anticipata dei contratti di prestazione di servizi e, di conseguenza, ha emesso atti di liquidazione dell'imposta.

Tutto ciò premesso, la questione è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale, che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue una questione con cui chiede se l'importo predeterminato percepito da un operatore economico in caso di risoluzione anticipata da parte del suo cliente o, per un motivo imputabile a quest'ultimo, di un contratto di prestazione di servizi che prevede un periodo minimo di vincolo - importo che corrisponde a quello che tale operatore avrebbe percepito durante il resto di detto periodo - debba essere considerato come la remunerazione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva, e soggetta in quanto tale, alla predetta imposta.

Le valutazioni della Corte Ue
La Corte è stata pertanto chiamata a valutare, in relazione alla condizione relativa al nesso diretto tra il corrispettivo ricevuto e il servizio fornito, se l'importo dovuto per il mancato rispetto del periodo minimo di vincolo, come previsto da contratto, corrisponda alla remunerazione di un servizio.
I giudici comunitari, sulla base delle seguenti argomentazioni, pervengono alla conclusione che gli importi percepiti per la risoluzione anticipata di un contratto sono considerati come remunerazione di una prestazione di servizi resa a titolo oneroso e, in quanto tale, soggetta a Iva.

In relazione al ruolo rivestito dalle clausole contrattuali nell'ambito della qualificazione di un'operazione imponibile, la Corte Ue osserva che la valutazione della realtà economica e commerciale rappresenta un criterio fondamentale per l'applicazione del sistema comune dell'Iva.
Pertanto, poiché in forza dei contratti in parola, nel caso di mancato rispetto del periodo minimo di vincolo, la società ha diritto al versamento dello stesso importo di quello che avrebbe percepito a titolo di remunerazione delle prestazioni di servizi di cui essa ha intrapreso la fornitura nell'ipotesi in cui il cliente non avesse risolto il suo contratto, la risoluzione anticipata del contratto da parte dello stesso, o per un motivo a lui imputabile, non modifica la realtà economica del rapporto tra la società e il suo cliente.

Se tale importo fosse qualificato come indennizzo volto a risarcire il danno subìto dalla società, la natura del corrispettivo risulterebbe modificata a seconda che il cliente decida o meno di utilizzare il servizio durante il periodo previsto nel contratto.
Così, il beneficiario delle prestazioni di servizi per la totalità del periodo minimo di vincolo previsto nel contratto e quello che pone fine al contratto prima del termine di tale periodo riceverebbero un diverso trattamento ai fini Iva, circostanza che la Corte, con le conclusioni cui perviene, intende scongiurare.
Di conseguenza, l'importo dovuto per il mancato rispetto del periodo minimo di vincolo remunera le prestazioni fornite dalla società, a prescindere dal fatto che il cliente si avvalga o meno del diritto di beneficiare di tali servizi fino alla fine del periodo minimo di vincolo.

La Corte si sofferma altresì sull'esigenza che le somme versate costituiscano il corrispettivo effettivo di una prestazione individuabile, affermando, in proposito, che il servizio da fornire nonché l'importo fatturato al cliente in caso di risoluzione durante il periodo minimo di vincolo sono già, comunque, determinati al momento della conclusione del contratto.
Così, ritiene la Corte, che anche l'importo dovuto per il mancato rispetto del periodo minimo di vincolo debba costituire parte integrante del prezzo totale pagato per le prestazioni di servizi fornite, suddiviso in mensilità, che diviene immediatamente esigibile in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento.
Di conseguenza, l'importo dovuto per il mancato rispetto del periodo minimo di vincolo costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi individuabile.

Tutto ciò premesso, i giudici europei pervengono alla conclusione che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva, deve essere interpretato nel senso che l'importo predeterminato percepito da un operatore economico in caso di risoluzione anticipata da parte del suo cliente, o per un motivo imputabile a quest'ultimo, di un contratto di prestazione di servizi che prevede un periodo minimo di vincolo - importo che corrisponde a quello che tale operatore avrebbe percepito durante il resto di detto periodo in assenza di tale risoluzione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare - deve essere considerato come la remunerazione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e soggetta, in quanto tale, a detta imposta.

I giudici, inoltre, chiamati a pronunciarsi su una questione collegata alla prima, chiariscono che non sono decisive, per la qualificazione dell'importo predeterminato nel contratto di prestazione di servizi di cui il cliente è debitore in caso di risoluzione anticipata dello stesso, le circostanze che tale importo forfetario abbia lo scopo di dissuadere i clienti dal non rispettare il periodo minimo di vincolo e di risarcire il danno che l'operatore subisce in caso di mancato rispetto di tale periodo, che la remunerazione percepita da un agente di commercio per la stipula di contratti che prevedono un periodo minimo di vincolo sia più elevata di quella prevista nell'ambito dei contratti che non prevedono un siffatto periodo e che tale importo sia qualificato nel diritto nazionale come clausola penale.


Data della sentenza
22 novembre 2018

Numero della causa
C 295/17

Nome delle parti

MEO-Servicos de Comunicacoes e Multimedia SA

contro

Autoridade Tributaria e Aduaneira
Marcello Maiorino
pubblicato Venerdì 23 Novembre 2018


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