Stretto di Messina: il Tribunale di Roma rimette la questione alla Corte Costituzionale
Pubblicato il 28/11/18 00:08 [Doc.5555]
di Redazione IL CASO.it
(in allegato l'ordinanza del Tribunale di Roma)
Massima a cura del Prof. Avv. Giustino Di Cecco
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - R.G. n. 20740/2014 - Ordinanza del 16 ottobre 2018
Contratto di appalto di opere pubbliche - Recesso unilaterale della parte committente - Risarcimento del danno - Limitazione quantitativa prevista dalla legge - Questione di legittimità costituzionale - Presupposti - Sussistenza.
Sussistono i presupposti di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del DL n. 187 del 2.11.2012 (poi trasfuso nell'art. 34 decies della Legge n. 221 del 17.12.2012) nella parte in cui, nell'ipotesi di caducazione dei contratti, il comma 8 richiama gli effetti di cui al comma 3, in base al quale "a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto", perché contrastante con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
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