Concordato preventivo: effetti nei confronti del garante dell'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.
Pubblicato il 29/11/18 00:00 [Doc.5559]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Francesco Giordano

Concordato preventivo - Atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. - Effetti nei confronti del garante

L'atto di destinazione di cui all'art. 2645-ter c.c., funzionale al buon esito del concordato preventivo del debitore principale, è idoneo a paralizzare l'azione esecutiva nei confronti del garante.

In presenza di atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c., non è applicabile l'art. 2929-bis c.c. poichè la segregazione immobiliare realizzata ai sensi della prima disposizione non può farsi rientrare, ai fini dell'applicazione del c.d. pignoramento revocatorio, nella categoria degli atti a titolo gratuito, dato che non emerge una "causa donandi" bensì una "causa solvendi".


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