Natura dell'indicatore sintetico di costo (ISC) e applicazione della nullità ex art. 117, comma 6, TUB
Pubblicato il 30/11/18 08:23 [Doc.5571]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione dello Studio Legale Iodice & associati
Massime a cura dell'Avv. Domenico Iodice

Mutuo fondiario - Indicatore sintetico di costo - ISC- natura - nullità clausole del contatto- art. 117, comma 6 e 7 TUB - pubblicità tassi

ISC è un mero indicatore del costo effettivo del finanziamento, imposto e previsto ai soli fini informativi. Per tale ragione, in caso di differenza tra l'ISC pattuito in contratto e l'Isc in concreto applicato, non trova applicazione la previsione dell'art. 117, comma 6, secondo parte, TUB. Questa, infatti, prevede la nullità delle clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per il cliente di quelle pubblicizzate. ISC non essendo un elemento della pattuizione ma un mero indice della stessa non può essere ricompreso né tra i tassi, né tra i prezzi, né tra le condizioni. La nullità delle clausole contrattuali è prevista dal legislatore per il solo caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 1125 bis, comma 6, TUB espressamente prevede che, ove il TAEG non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente coimputati nell'ISC) sono da considerarsi nulle.


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