Le risorse generate dalla continuità sono equiparabili alla finanza esterna e il loro utilizzo non è vincolato al rispetto dell'ordine delle cause di prelazione
Pubblicato il 03/12/18 00:00 [Doc.5574]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione dell'Avv. Noemi Graceffo

Concordato preventivo - Continuità aziendale - Destinazione delle risorse generate dalla continuità - Equiparazione alla finanza esterna

Nel caso in cui la prosecuzione dell'attività di impresa sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, il plusvalore che la stessa genera successivamente alla omologazione del concordato preventivo può essere destinato alla soddisfazione dei creditori incapienti falcidiati ai sensi dell'art. 160, comma 2, L. Fall., senza che ciò comporti la violazione dell'ordine delle cause di prelazione di cui all'art. 2741 cod. civ.

Dal punto di vista normativo deve, infatti, essere affermata la sostanziale equiparabilità tra le risorse esterne e quelle prodotte dalla continuità quando sia attestato (ai sensi dell'art. 186-bis, comma 2, lett. b L. Fall.) che le risorse attese dalla continuità aziendale possano apportare concreto beneficio ai creditori.


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