L'ordinanza che nega la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto può essere oggetto di riesame e modifica
Pubblicato il 03/12/18 00:00 [Doc.5575]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Gianluca Della Gatta

Procedimento monitorio - Provvisoria esecuzione del decreto opposto - Diniego - Riesame e modifica - Ammissibilità

L'ordinanza con la quale sia stata negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto può essere, su istanza di parte, oggetto di riesame e modifica da parte del giudice che l'ha pronunziata atteso che l'art. 648 c.p.c., nello stabilire la non impugnabilità e, quindi, ai sensi dell'art. 177, terzo comma nr° 2, la loro irrevocabilità, si riferisce esclusivamente alle ordinanze che abbiano concesso la provvisoria esecuzione non potendo, peraltro, tale disposizione trovare applicazione in via analogica, avuto riguardo al suo carattere eccezionale e derogatorio rispetto al generale principio di modificabilità e revocabilità delle ordinanze di cui all'art. 177, secondo comma, c.p.c.


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