Responsabilità solidale del promotore finanziario e risultanze degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale
Pubblicato il 03/12/18 00:00 [Doc.5577]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avvocato Roberto Cianci

Intermediario finanziario - Responsabilità solidale per i danni arrecati dalla condotta illecita del promotore finanziario - Prova - Risultanze indagini penali - Rilevanza - Occasionalità necessaria - Condizioni - Concorso di colpa da parte dell'investitore - Esclusione - Connivenza o collusione con il promotore - Necessità - Onere della prova - Ripartizione

Il giudice civile è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali.

La costituzione di parte civile dell'intermediario nel giudizio penale ha valenza confessoria nell'ambito del distinto giudizio civile nè è consentito mantenere posizioni processualmente opposte su di una medesima vicenda storica.

(Nella specie, la banca si è costituita parte civile nel giudizio penale a carico del promotore, accettando il giudizio abbreviato richiesto dall'imputato e fondando le sue richieste risarcitorie contro il medesimo infedele promotore sui medesimi addebiti fatti valere dall'investitore nel giudizio civile).


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