In tema di onere della prova e di prescrizione, devono considerarsi anche le comunicazioni periodiche che ne confermavano l'esistenza
Pubblicato il 03/12/18 00:00 [Doc.5579]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara

Bancario - Contratto di conto corrente con apertura di credito - Rigetto dell'eccezione di prescrizione decennale avanzato dalla Banca - Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria - Rigetto dell'appello proposto dalla Banca.

In tema di onere della prova ed in punto di prescrizione, devono considerarsi, a conferma dell'apertura di credito in conto corrente, anche le comunicazioni periodiche che ne confermavano l'esistenza inviate al correntista dalla Banca; provata detta circostanza e quindi la certezza di rimesse ripristinatorie, per la distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, è la Banca tenuta ad assolvere l'onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e a dimostrare tale funzione in concreto.


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