Successione di più domande di concordato, nesso di conseguenzialità e natura prededotta dei crediti sorti durante la fase esecutiva
Pubblicato il 03/12/18 07:55 [Doc.5586]
di Redazione IL CASO.it


Appello Ancona, 05 Settembre 2018. Pres., est. Marcelli.

Concordato preventivo - Successione di varie domande di concordato - Nesso di conseguenzialità - Valutazione - Criteri

Concordato preventivo - Omologazione ed esecuzione - Crediti sorti durante la fase esecutiva - Natura prededotta - Sussistenza - Fattispecie

Nel caso di successione di più domande di concordato preventivo, la prededuzione per i crediti sorti nel corso delle procedure precedenti può ritenersi operante soltanto nel caso in cui tra le stesse possa dirsi esistente il nesso di conseguenzialità, da individuarsi sulla base della permanenza del medesimo stato di insolvenza che le caratterizza, a nulla rilevando il ritorno in bonis dell'impresa tra l'una proposta e l'altra domanda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ai fini della collocazione in prededuzione dei crediti sorti durante la fase di esecuzione del concordato preventivo, nella quale l'adempimento del medesimo si estrinseca, non può ritenersi scissa rispetto alla fase procedimentale che l'ha preceduta, con la conseguenza che i crediti sorti per l'esecuzione del piano sono da considerarsi prededotti al pari di quelli sorti durante il procedimento di omologazione.

[Nel caso di specie, il piano di concordato non è stato ritenuto "fattibile" in considerazione dei crediti, da collocarsi in prededuzione, sorti nel corso di due precedenti procedure, l'una risolta, l'altra non omologata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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