L'inidoneità delle criptovalute a costituire oggetto di conferimento nel capitale di una società a responsabilità limitata, stante l'impossibilità di determinarne l'effettivo valore ad una data certa
Pubblicato il 05/12/18 09:13 [Doc.5602]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura degli Avv.ti Virginia Cristini e Giuseppe Amato - Amato Matera & Associati, Studio Legale

Società di capitali - aumento del capitale sociale - conferimento di criptovalute - ammissibilità
La criptovaluta deve considerarsi a tutti gli effetti come moneta e cioè quale mezzo di scambio nella contrattazione in un dato mercato, atto ad attribuir valore, quale contropartita di scambio, ai beni e servizi o altre utilità ivi negoziati, talché il suo valore economico non può determinarsi con la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 2264 e 2265 c.c., riservata a beni, servizi ed altre utilità. Non esiste, d'altro canto, un sistema di cambio per la "criptovaluta", che sia stabile ed agevolmente verificabile, come per le monete aventi corso legale in altri Stati. Ne consegue che, non essendo possibile assegnare alla stessa un controvalore certo in euro, deve escludersi l'idoneità della criptovaluta ad essere oggetto di conferimento in società.


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