Plico ritirato dal destinatario che però ha eletto domicilio presso lo studio dell'avvocato
Pubblicato il 08/12/18 00:28 [Doc.5614]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


In ragione della speciale disciplina dettata dall'articolo 17 del Dlgs 546/1992, anche in presenza di una elezione di domicilio, è sempre valida la notifica degli atti del processo tributario eseguita mediante consegna "in mani proprie" del destinatario.
Questa la regula iuris ribadita dalla Cassazione con le ordinanze nn. 29017 e 29550 del 2018, ove la Corte ha, inoltre, precisato che detta ipotesi si configura non solo in caso di notificazione eseguita ai sensi dell'articolo 138 cpc, ma altresì in tutte le altre fattispecie di notifica, anche ex articolo 140 cpc o a mezzo del servizio postale, all'esito delle quali l'atto venga comunque consegnato a mani del destinatario.

Le vicende processuali
Nel caso di cui all'ordinanza n. 29107, la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'ufficio avverso la sfavorevole pronuncia di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento.
In punto di diritto, il giudice regionale concludeva per l'inammissibilità del gravame di parte pubblica in quanto, a fronte dell'elezione di domicilio operata dall'interessato con il ricorso introduttivo, presso lo studio del proprio avvocato difensore, la notifica dell'atto di appello risultava eseguita a mezzo posta in luogo diverso, circostanza che secondo la Ctr ne comportava la nullità, stante anche la mancata costituzione dell'intimato.
Con ricorso di legittimità affidato a un solo motivo, l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli articoli 16, 17 e 53 del Dlgs 546/1992, perché a suo dire la Ctr avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità per nullità della notifica postale ancorché il piego contenente l'impugnazione fosse stato consegnato in mani proprie dell'appellato, come si evinceva dall'avviso di ricevimento della relativa raccomandata, firmato in calce personalmente dal destinatario.

Nel giudizio che ha portato all'ordinanza n. 29550, la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva invece accolto parzialmente l'appello proposto dall'ufficio avverso la pronuncia di prime cure.
Dinanzi alla Corte suprema il contribuente denunciava, tra l'altro, la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per asserita violazione degli articoli 170 cpc e 17 del Dlgs 546/1992, lamentando che il collegio regionale non avesse ritenuto inesistente l'atto di appello avversario notificato alla parte personalmente anziché ai difensori costituiti nel giudizio di secondo grado.

Le pronunce della Corte suprema
Entrambe le pronunce in rassegna hanno accolto la tesi dell'Agenzia, che sosteneva la regolarità della notificazione dell'appello tributario eseguita mediante consegna a mani del contribuente direttamente interessato, invocando l'applicazione della peculiare disciplina fissata per gli atti del contenzioso fiscale dall'articolo 17 del decreto legislativo 546/1992.

Al riguardo, l'ordinanza n. 29107, dopo aver ricordato che il processo tributario ha un regime di notificazione degli atti suo proprio, così come risultante dagli articoli 16 e 17 del citato Dlgs 546, i quali ammettono, in ogni caso, la consegna dell'atto a mani proprie del contribuente, ha in particolare precisato che l'articolo 17 "fa in ogni caso salva la 'consegna in mani proprie', per cui una notificazione eseguita in tal modo deve considerarsi valida anche in presenza di una elezione di domicilio".
Inoltre, si legge ancora nell'arresto, laddove fa riferimento non alla notifica in mani proprie, ma bensì alla "consegna in mani proprie", la stessa norma fa salva "non solo la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 138 cod. proc. civ., ma anche tutte le altre notificazioni (ex art. 140 cod. proc. civ., o a mezzo del servizio postale), a seguito delle quali l'atto venga comunque consegnato a mani del destinatario".

Dal canto proprio, in punto di diritto, l'ordinanza n 29550, dopo aver premesso che, nella disciplina della notificazione degli atti di impugnazione nel processo tributario, "per il ricorso per cassazione trova applicazione la regola generale enunciata dall'art. 330 c.p.c., mentre per l'appello opera la disciplina speciale dettata dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992", perviene alla medesima conclusione che, poiché tale ultima norma fa in ogni caso salva la "consegna in mani proprie", questa modalità "deve considerarsi valida, anche in presenza di un'elezione di domicilio".

Osservazioni
Nel completare la disciplina in materia di notificazioni degli atti del processo dinanzi alle Commissioni tributarie recata dal precedente articolo 16 in ordine alle "modalità" della notifica, l'articolo 17 del Dlgs 546/1992 detta le regole riguardanti il "luogo" in cui l'attività di notificazione deve essere eseguita.
Trattasi di una normativa di carattere speciale che, in caso di eventuale contrasto, prevale sulle analoghe disposizioni dettate dal codice di procedura civile, le quali, in base all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 546, trovano applicazione soltanto quando manchi un'apposita disciplina nel contenzioso tributario e purché compatibili con quest'ultimo.

Una delle regole specificamente dettate per il giudizio dinanzi alle Commissioni tributarie è proprio quella, esaminata dalla Corte nelle due pronunce in commento, recata dall'articolo 17, comma 1, la quale stabilisce che le notifiche sono fatte, "salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio".
In particolare, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la consegna in mani proprie "rappresenta… la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere" (Cassazione, pronunce nn. 3795/2016, 7059/2014, 23555/2012, e V sezione, pronunce nn. 16554/2018, 4616/2018 e 27420/2017).

Le ordinanze in rassegna, quindi, confermano un principio già presente nell'ermeneutica del giudice di nomofilachìa, ricordando altresì che quello di "consegna in mani proprie" è un concetto più ampio rispetto a quello di "notifica a mani proprie" di cui all'articolo 138 cpc, ricomprendendo anche le ipotesi in cui, all'esito dell'iter notificatorio di cui all'articolo 140 cpc o di quello eseguito a mezzo del servizio postale, l'atto venga comunque consegnato nelle mani del destinatario.
Massimo Cancedda
pubblicato Mercoledì 5 Dicembre 2018


© Riproduzione Riservata