Contributi previdenziali deducibili se l'obbligazione fiscale è limitata
Pubblicato il 10/12/18 00:00 [Doc.5616]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


La controversia è sorta a seguito del disconoscimento da parte dell'amministrazione finanziaria tedesca delle somme versate all'ente pensionistico e all'assicurazione privata in Germania

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 49 Tfue, nell'ambito di una controversia tra un professionista e l'amministrazione finanziaria tedesca in merito alla mancata deducibilità dei contributi previdenziali, professionali e assicurativi, dall'imposta dovuta in seguito a un obbligo fiscale limitato.

Il procedimento principale
La parte ricorrente, di nazionalità tedesca, all'epoca dei fatti, nel 2008, era domiciliato in Belgio, dove esercitava la professione di avvocato presso uno studio internazionale e percepiva redditi che erano attribuiti a diversi Stati nell'ambito di una procedura di fissazione e ripartizione, non controversa tra le parti nel procedimento principale. Conseguentemente, come rilevato dal giudice del rinvio, il ricorrente principale non può essere trattato integralmente come soggetto all'imposta sul reddito in Germania.
Nel 2008, il ricorrente si registrava in qualità di "avvocato europeo" e, per esercitare la professione, doveva essere iscritto obbligatoriamente all'ordine degli avvocati di Colonia e al competente ente di previdenza professionale.
Ai fini della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2008, la parte ricorrente computava in deduzione i contributi previdenziali versati all'ente previdenziale tedesco e all'assicurazione pensionistica privata in Germania.
L'amministrazione finanziaria tedesca rifiutava la possibilità di portare in deduzione i suddetti contributi in quanto gli stessi erano stati annoverati come spese professionali anticipate come previsto dalla normativa nazionale.
Contro tale rifiuto, la parte ricorrente proponeva reclamo al Tribunale tributario di Colonia e, poiché la Corte costituzionale federale nella sostanza ha riconosciuto la compatibilità costituzionale della qualifica di spese straordinarie alle spese previdenziali, il ricorso si tramuta in un procedimento giunto poi alla competenza del giudice del rinvio.

La questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi sulla compatibilità all'articolo 49 Tfue di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, alla luce della quale un contribuente non residente non può dedurre dalla base imponibile, nell'ambito di un obbligo fiscale limitato, i contributi obbligatori e complementari versati a un ente previdenziale professionale e quelli versati a un'assicurazione privata, contrariamente a quanto previsto per un contribuente residente e soggetto a un obbligo fiscale illimitato.

Sulla questione pregiudiziale
Sotto il profilo della comparabilità della situazione dei soggetti residenti e quella dei non residenti, si tratterebbe di situazioni non comparabili per il fatto che il reddito percepito nel territorio di uno Stato membro da un non residente costituisce, nella maggioranza dei casi, solo una parte del reddito complessivo dello stesso.
Ecco che, allora, il diverso trattamento fiscale riservato dagli Stati non sarebbe discriminatorio, fatte salve le dovute eccezioni, come nel caso di soggetti i cui redditi prodotti nel luogo di residenza non siano significativi.
Dal punto di vista dell'esistenza di una restrizione di cui all'articolo 49 Tfue, da una giurisprudenza constante della Corte si evince come non sussista discriminazione di diverso trattamento se la restrizione, nella fattispecie il divieto di dedurre i contributi previdenziali per i non residenti, riguarda situazioni che non siano oggettivamente comparabili o afferenti a motivi imperativi e di interesse generale.

La sentenza
I giudici della decima sezione della Corte di giustizia europea si sono pronunciati affermando che una normativa nazionale non è compatibile con l'articolo 49 Tfue laddove preveda la deducibilità dei contributi obbligatori per i soggetti residenti in regime fiscale obbligatorio illimitato e non per i soggetti non residenti. Mentre, al contempo, per i togati europei, suddetta normativa nazionale non osterebbe al richiamato articolo 49 Tfue nel caso in cui il contribuente nazionale fosse soggetto a un obbligo fiscale limitato.


Data della sentenza
6 dicembre 2018

Numero della causa
C-480/17

Nome delle parti
Frank Montag

contro

Finanzamt Köln-Mitte
Andrea De Angelis
pubblicato Giovedì 6 Dicembre 2018


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