Legittimazione collegiale dell'organo alla impugnazione delle deliberazioni, sequestro penale e iscrizione del trasferimento della partecipazione nel libro soci
Pubblicato il 11/12/18 00:00 [Doc.5624]
di Redazione IL CASO.it


Società per azioni - Impugnazione di deliberazione assembleare - Legittimazione del consiglio di amministrazione - Legittimazione del singolo amministratore - Esclusione
La legittimazione dell'organo amministrativo alla impugnazione delle delibere assembleari deve intendersi riferita all'organo nella sua collegialità, non al singolo amministratore.

Società di capitali - Revoca dell'organo - Legittimazione del medesimo alla impugnazione - Limiti
La deliberazione con la quale l'organo societario è stato revocato può essere impugnata dal medesimo organo (inteso nella sua forma collegiale) nel caso in cui il suo venir meno sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità è oggetto di contestazione (Tribunale Milano, sez. Imprese, 10 novembre 2016; Cass. Civ., 17 ottobre 2014, n. 22784; 25 settembre 2013, n. 21889).

Società di capitali - Sequestro penale - Legittimazione del custode alla impugnazione delle deliberazioni assembleari
In caso di sequestro penale della partecipazione societaria, la legittimazione alla impugnazione delle deliberazioni assembleari spetta al custode.

Società di capitali - Legittimazione alla impugnazione delle deliberazioni assembleari - Circolazione della partecipazione - Iscrizione nel libro soci - Necessità
L'esercizio dei diritti sociali, tra i quali la legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari, è subordinato alla avvenuta iscrizione del trasferimento della partecipazione nel libro soci ai sensi dell'art. 2355 c.c.


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