Patrimonio societario depauperato per non pagare i debiti con il Fisco
Pubblicato il 13/12/18 00:00 [Doc.5646]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


È reato la strumentalizzazione di negozi leciti allo scopo di far trovare solamente le pendenze tributarie e sottrarsi all'esecuzione esattoriale o, comunque, renderla più difficoltosa

L'imprenditore che trasferisce a un'altra società gestita dai familiari i rami aziendali comprensivi dei debiti legati a dipendenti e banche, a eccezione delle passività erariali, compie un atto fraudolento finalizzato a sottrarre le attività della debitrice al soddisfacimento della pretesa dell'amministrazione finanziaria.
Si tratta infatti di un'operazione anomala estranea alla prassi commerciale e alla logica economica, in quanto risulta privo di spiegazione il mancato trasferimento di debiti tributari a fronte del trasferimento di tutte le attività.
Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 52158 del 20 novembre 2018, con cui ha rigettato il ricorso di un indagato, confermando il decreto di sequestro preventivo emesso per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'articolo 11 del Dlgs 74/2000.

La vicenda processuale
Con un'ordinanza del marzo 2018, il tribunale di Ragusa confermava il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti dell'amministratore di una Srl in relazione al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'articolo 11 del Dlgs 74/2000.
In particolare, l'uomo veniva accusato di aver attivato due contratti di cessione di rami di azienda, privi dell'accollo dei debiti tributari e a prezzo inferiore al valore effettivo, così depauperando il patrimonio della società debitrice nei confronti della pretesa dell'amministrazione finanziaria.

Con il ricorso in Cassazione l'imputato denunciava violazione di legge (del predetto articolo 11), in quanto dagli atti non emergeva la natura fraudolenta degli atti contestati, che erano da considerare effettivi e non simulati, nonché stipulati per un corrispettivo congruo, senza alcuna perdita della garanzia da parte dell'erario.
Con altro motivo, denunciava violazione dell'articolo 14 del Dlgs 472/1997, visto che il tribunale avrebbe dovuto considerare l'ampliamento della garanzia attraverso l'estensione della responsabilità (solidale) al cessionario, per i debiti tributari della cedente. Infatti, l'agente della riscossione ben poteva assoggettare a esecuzione i beni ceduti.

La struttura del reato
Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, di cui all'articolo 11 del Dlgs 74/2000, è reato di pericolo, nel senso che, a differenza di quanto era invece contemplato dall'omologa fattispecie, oggi abrogata, di cui all'articolo 97, comma 6, del Dpr 602/1973, lo stesso non richiede che l'amministrazione tributaria abbia già compiuto un'attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo né richiede, quanto all'evento (che, nella previgente previsione, era essenziale ai fini della configurabilità del reato), la sussistenza di una procedura di riscossione in atto e la effettiva vanificazione della riscossione tributaria coattiva. Sicché l'esecuzione esattoriale non configura un presupposto della condotta illecita, ma è prevista solo come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare.
Ai fini del perfezionamento del delitto, è dunque sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace (anche solo parzialmente) la procedura di riscossione - idoneità da apprezzare con giudizio ex ante - e non anche l'effettiva verifica di tale evento. Infatti, il bene giuridico protetto dalla norma va individuato nella garanzia generica patrimoniale offerta al Fisco dai beni dell'obbligato, tenuto conto che il debitore, ex articolo 2740 cc, risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (cfr Cassazione 40442/2018, 29243/2017, 13233/2016, 36290/2011 e 14720/2008).

La pronuncia della Cassazione
Nel rigettare il ricorso dell'imputato, la Cassazione conferma la propria linea dura in ordine al reato di cui all'articolo11 del Dlgs 74/2000.

Quanto al primo punto, la Cassazione ricorda che, ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l'alienazione è "simulata", ossia finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale, allorquando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) alla effettiva volontà dei contraenti; con la conseguenza che ove, invece, il trasferimento del bene sia effettivo, la relativa condotta non può essere considerata alla stregua di un atto simulato, ma deve essere valutata esclusivamente quale possibile "atto fraudolento", idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero e a mettere a repentaglio o comunque ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'Erario (cfr Cassazione 3011/2016).

Per quest'ultima condotta non è sufficiente che l'atto sia soltanto pregiudizievole, condizione questa configurata dal depauperamento tale da creare una situazione patrimoniale insufficiente ad assicurare le ragioni del creditore attraverso l'eventuale esazione coattiva del credito, ma occorre altresì che il pregiudizio arrecato non sia immediatamente percepibile in ragione della condotta fraudolenta che, nel caso di atti a titolo oneroso, si verifica allorquando non vi sia un controvalore effettivo in danaro o in altra utilità, secondo la causa negoziale tipica dell'atto unilaterale o del contratto specificamente posto in essere, ovvero si tratti di un atto a titolo gratuito (quale, ad esempio, la donazione, la costituzione di un fondo patrimoniale, eccetera) che, attesa l'assenza di un vantaggio economico, lo qualifica come tale (cfr Cassazione 39079/2013).

Nel caso in esame, le cessioni di ramo d'azienda con esclusione dei debiti tributari, seppur formalmente lecite, risultano connotate da elementi di artificio, costituito proprio dal mancato trasferimento di debiti tributari che, insieme al trasferimento dei beni della debitrice, rappresenta uno "stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali del debitore all'esecuzione esattoriale".
La fraudolenza è quindi consistita nella strumentalizzazione di negozi leciti allo scopo di lasciare nel patrimonio del debitore solamente i debiti di natura fiscale per sottrarsi all'esecuzione esattoriale o comunque per renderla più difficoltosa.

Quanto al secondo punto, la responsabilità solidale del cessionario non impedisce comunque che l'esecuzione sia resa maggiormente difficoltosa, in quanto il creditore non solo ha l'onere di rivolgersi al cessionario solo dopo aver preventivamente escusso il patrimonio del cedente ma soggiace alle limitazioni di responsabilità del cessionario previste dal predetto articolo 14 del Dlgs 472/1997, secondo cui la responsabilità di quest'ultimo è limitata, salvo il caso della prova dell'intento fraudolento, alle imposte e sanzioni riferibili all'anno in cui è avvenuta la cessione e ai due antecedenti e al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti dell'amministrazione finanziaria.

Sul punto, già con sentenza 29243/2017, la Cassazione ha precisato che commette il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte l'amministratore della società che, dopo aver ricevuto l'accertamento fiscale, cede le quote o pone in essere atti di conferimento d'azienda, costringendo l'amministrazione finanziaria a instaurare un'azione revocatoria per recuperare il suo credito, rendendo in tal modo più difficoltosa l'operazione di riscossione del credito.
Francesco Brandi
pubblicato Lunedì 10 Dicembre 2018


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