Leasing: non contribuiscono a comporre il tasso leasing le componenti non finanziarie del credito
Pubblicato il 12/12/18 09:12 [Doc.5647]
di Redazione IL CASO.it


A cura dell'Avv.to Michele Curatella - Studio Legale Associato Curatella - Tango, Torino

La Corte d'Appello di Torino ha riconosciuto un importante principio di diritto ancora poco esaminato, mettendo in luce un'anomalia normalmente presente nei contratti di leasing ; tale pronuncia a mio avviso costituisce un rilevante "precedente" interpretativo di riferimento, ancora inedito in materia di leasing finanziario.

Segnatamente, è stato affermato che, conformemente alle Istruzioni della Banca d'Italia, non contribuiscono a comporre il tasso leasing (o tasso interno di attualizzazione) le componenti non finanziarie del credito; il tasso leasing indicato nel contratto di Leasing come tasso interno di attualizzazione rispettoso delle prescrizioni e della trasparenza dovute, non può essere il TAN qualora vi siano nel contratto rate infra annuali (nella specie mensili); un pur minimo scostamento tra quanto indicato nle contratto e quanto effettivamente applicato, determina l'applicazione della sanzione di ricalcolo degli interessi di cui all'art 117 Tub, costituendone violazione.

Diritto Bancario - Leasing - Art 117 Tub -Differenza tra TAN e Tasso Leasing - Minima differenza tra tasso indicato nel contratto e tasso effettivo applicato determina applicazione della sanzione ex art 117Tub

-La corrispondenza tra TAN e tasso leasing (TIR) si rinviene solo nel caso di previsione contrattuale di rata annuale; il TIR è maggiore in caso di rate infra-annuali (es. mensili) - L'individuazione del tasso interno che rende effettiva l'uguaglianza tra il prezzo del bene ed il valore attuale dei canoni e del prezzo di opzione finale, non è ricavabile dalla mera divisione per 12 del TAN. - La minima differenza tra tasso indicato nel contratto e tasso effettivamente applicato determina una violazione dell'art 117 Tub con applicazione della sanzione prevista.

La Corte Torinese ha infatti riconosciuto che "la differenza tra TAN e tasso interno di attualizzazione (o tasso interno di rendimento - TIR) previsto dalle istruzioni della Banca d'Italia per il contratto di leasing è che il TAN è espresso su base annua indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti previsti. Di fatto il TAN corrisponde al cd. tasso leasing o TIR (e quindi per le sole componenti di rimborso del capitale e interessi, escludendo le componenti non finanziarie dell'operazione) unicamente nel caso in cui il contratto preveda una rata annuale, mentre il TIR diventa maggiore laddove vi siano rate infra-annuali, come nel caso in esame ove le rate previste erano mensili." ; una tale rappresentazione da contratto non dà conto della periodicità dei pagamenti e quindi dell'effettivo costo del credito formato dalle sole componenti di capitale e interessi prescritte dalla Banca d'Italia per il leasing. Nella specie a fronte di un TAN indicato pari a 3,743%, il cd. tasso leasing o TIR, in caso di rata mensile, sarebbe pari a 3,808%.

La Corte d'Appello ha precisato che "L'individuazione del tasso interno che rende effettiva l'uguaglianza tra il prezzo del bene e il valore attuale dei canoni e del prezzo di opzione finale, non è ricavabile dalla mera divisione per 12 del TAN".

Infine, la Corte ha altresì riconosciuto che: " la sia pur minima differenza tra il tasso indicato nel contratto da quello effettivamente previsto ed applicato, non può certo evitare di constatare l'avvenuta violazione dell'art 117 Tub e la conseguente applicazione della sanzione ivi prevista, non trattandosi di materia in cui sia consentito al giudice di apprezzare discrezionalmente una concreta capacità offensiva".


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