Coobbligazione Iva: per attivarla è sufficiente l'invio della cartella
Pubblicato il 20/12/18 00:00 [Doc.5673]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


Poiché non viene rettificata la dichiarazione fiscale del cessionario, non è necessario far precedere l'atto esattoriale dalla notifica di un apposito avviso di accertamento

Per attivare la responsabilità solidale del cessionario, in caso di mancato versamento, da parte del cedente, dell'Iva sulle compravendite di determinati beni individuati da un apposito decreto ed effettuate a prezzi inferiori al loro valore normale, non è richiesta la notifica di un apposito avviso di accertamento, essendo, invece, sufficiente l'invio della sola cartella di pagamento.
Questi in sintesi i principi che si ricavano dalla ordinanza della Cassazione, n. 31057, del 30 novembre 2018.

Il giudizio di merito
L'Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento nei confronti di una società per contestare il mancato versamento dell'Iva dell'anno 2006 relativa a diverse compravendite di autovetture usate, cedute a un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto.
Successivamente, l'Agenzia iscriveva a ruolo le imposte dovute nei confronti della società cessionaria in quanto coobbligata solidale ai sensi dell'articolo 60-bis del Dpr 633/1972.
Ne originava una cartella di pagamento nei confronti della società cessionaria, che veniva da quest'ultima impugnata in Ctp.
La ricorrente risultava soccombente sia nel primo che nel secondo grado del giudizio.
Contro la pronuncia della Ctr, la società contribuente proponeva ricorso in Cassazione.

La pronuncia della Cassazione
Fra i motivi di doglianza, la ricorrente lamentava la circostanza secondo cui la responsabilità solidale ex articolo 60-bis fosse stata contestata con la cartella di pagamento, ossia con un atto adatto ad avviare la sola attività di riscossione delle imposte, anziché attraverso la notifica di un apposito avviso di accertamento, considerato più appropriato ad attribuire la suddetta responsabilità.

Secondo i supremi giudici, in tema di solidarietà nel pagamento dell'Iva, l'articolo 60-bis prevede per il cessionario, in luogo del disconoscimento della detrazione a monte, di pagare l'Iva dovuta e non versata dal cedente.
Poiché non viene rettificata la dichiarazione fiscale del cessionario, non è dunque necessario notificare un apposito avviso di accertamento nei confronti di quest'ultimo soggetto.
Per far valere la responsabilità solidale nei confronti del cessionario è sufficiente, invece, accertare "…il semplice fatto giuridico dell'omesso versamento del dovuto…" da parte del cedente.
I giudici di legittimità concludono evidenziando che il cessionario rimane comunque tutelato dalla possibilità di impugnare l'atto di coobbligazione solidale, potendo presentare ricorso giurisdizionale direttamente avverso la cartella di pagamento.

Ulteriori osservazioni
L'articolo 60-bis è stato introdotto con la legge finanziaria del 2005 allo scopo di arginare le "frodi carosello" realizzate soprattutto nell'ambito degli scambi intracomunitari da soggetti "fittizi", così definiti poiché privi di una struttura imprenditoriale, che si interpongono nella reale cessione fra due soggetti, al solo fine di regolarizzare da un punto di vista formale l'operazione attraverso l'emissione della fattura, senza poi assolvere al versamento dell'Iva dovuta.
Tale norma prevede la responsabilità del cessionario nel caso di mancato versamento dell'Iva dovuta dal cedente in relazione a cessioni di determinati beni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, risultando, altresì, compatibile con i precetti di cui all'articolo 21, n. 3, della sesta direttiva 77/388/Cee.
Affinché possa essere contestata la responsabilità solidale dell'acquirente è dunque necessario:
l'omesso versamento dell'imposta dovuta da parte del cedente
la commercializzazione dei beni a rischio frode individuati con apposito decreto ministeriale (vi figurano anche le autovetture usate oggetto della compravendita della pronuncia in commento)
l'applicazione di prezzi inferiori rispetto al valore normale individuato ai sensi dell'articolo 14 del Dpr 633/1972.

La fattispecie delineata dalla norma è riconducibile alla figura dell'obbligazione solidale sussidiaria, in quanto la posizione debitoria del cessionario si concretizza solo eventualmente e subordinatamente all'inadempienza dell'obbligato principale, ovvero del cedente. Essa trova applicazione indipendentemente dall'accertamento del disegno fraudolento, essendo collegata al semplice verificarsi delle tre condizioni sopra richiamate.
L'Amministrazione finanziaria, dunque, al ricorrere dei suddetti presupposti, può far valere la responsabilità solidale nei confronti del cessionario attraverso la notificazione della sola cartella di pagamento.

Non è, invece, necessario inviare apposito avviso di accertamento nei confronti del cessionario e neppure trasmettergli l'atto di rettifica notificato al cedente.
Per far valere la coobbligazione, infatti, non risulta necessario rettificare la dichiarazione dell'acquirente in quanto la responsabilità solidale scaturisce da un fatto oggettivo e incontrovertibile, qual è l'omesso versamento dell'Iva dovuta da parte del venditore (cfr Cassazione 17171/2018).

Il cessionario avrà sempre la possibilità di difendersi in giudizio impugnando la cartella di pagamento per dimostrare che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 60-bis, il prezzo dei beni inferiore al valore normale sia stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che, in ogni caso, non sia collegato al mancato pagamento dell'imposta.
Stefano Scorcia
pubblicato Lunedì 17 Dicembre 2018


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