Il Tribunale di Rimini sulle condizioni della falcidia del credito privilegiato nel piano del consumatore.
Pubblicato il 22/12/18 09:14 [Doc.5686]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Rimini 17 dicembre 2018 - est. Silvia Rossi

Le condizioni per la falcidia del credito privilegiato nel piano del consumatore.

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Sovraindebitamento - Piano del consumatore - Falcidia del credito privilegiato - Indicazione nella relazione circa la incapienza dell'attivo al soddisfo integrale - Necessità

Sotto il profilo dell'art. 7 co. 3 della l. n. 3/2012 si osserva che la falcidia dei crediti muniti di privilegio è possibile solamente ove assicuri in ogni caso il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione. Va quindi dichiarato inammissibile il piano del consumatore che prevede la falcidia del credito privilegiato in carenza di una espressa indicazione nella relazione particolareggiata del professionista circa l'incapienza dell'attivo messo a disposizione del piano per il soddisfo integrale dei privilegiati (nella specie rappresentato dal TFR che sarà accreditato al debitore).

Sovraindebitamento - Piano del consumatore - Giudizio di sostenibilità finanziaria della proposta di composizione della crisi - Necessità - Manifesta inadeguatezza del piano - Inammissibilità

Ove il giudice ravvisi l'inadeguatezza formale e sostanziale della proposta rispetto alle disposizioni di legge, inadeguatezza non colmabile con una mera richiesta di integrazione e di produzione di ulteriori documenti, a norma dell'art. 9 comma 3 ter L. 3/2012 - trattandosi non di integrare, ma di modificare in radice il piano stesso -, la domanda va dichiarata inammissibile, senza che debba essere fissata l'udienza per l'omologa a norma dell'art. 12 bis comma 1 l. cit., non essendo, in particolare, soddisfatti i requisiti di cui agli art. 7 ed 8 l. cit. e risultando ictu oculi non soddisfatto quello della meritevolezza (per ipotesi analoghe, Tribunale di Udine 4-1-2017; Tribunale di Ravenna 17-12-2014).




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