Leasing traslativo: l'equo compenso spettante all'utilizzatore per l'uso della cosa ex art. 1526 c.c. non include né il risarcimento del danno che può derivare da un deterioramento anormale della cosa né il mancato guadagno
Pubblicato il 10/01/19 00:00 [Doc.5716]
di Redazione IL CASO.it


Locazione finanziaria - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Leasing traslativo - Disciplina prevista dall'art. 1526 c.c. per la vendita con riserva di proprietà - Applicabilità - Equo compenso - Nozione.

Nel leasing traslativo, al quale si applica per analogia la disciplina dettata dall'art. 1526 c.c. per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il diritto all'equo compenso spettante all'utilizzatore per l'uso della cosa comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso", non includendo, invece, né il risarcimento del danno che può derivare da un deterioramento anormale della cosa, né il mancato guadagno.


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