Il sequestro penale preventivo non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento
Pubblicato il 09/01/19 00:00 [Doc.5718]
di Redazione IL CASO.it


Fallimento - Sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p. - Incidenza preclusiva - Esclusione - Custode giudiziario nominato in sede penale - Qualità di contraddittore necessario nel procedimento prefallimentare - Insussistenza - Fondamento.

Non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento, che ha quale proprio presupposto l'accertamento dello stato di insolvenza, l'assoggettamento a sequestro penale preventivo dei beni della società. Il soggetto nominato custode giudiziario dei beni in sede penale, cui siano assegnati anche compiti di amministratore, inoltre, non è un contraddittore necessario nel procedimento prefallimentare, di cui è piuttosto parte necessaria l'amministratore della società, perché, in conseguenza dell'apertura della procedura, gli organi sociali non vengono meno, e non rimangono esautorati dalle proprie funzioni gestorie per gli aspetti che non concernono il patrimonio della società, conservando la titolarità dei poteri di rappresentanza.


© Riproduzione Riservata