FIR - Fondo indennizzo risparmiatori
Pubblicato il 07/01/19 08:53 [Doc.5722]
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Il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) - con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 - eroga indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Hanno accesso alle prestazioni del FIR i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, nonché le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche, alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.

La misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui al comma 494 è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.

La misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma 494 è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.


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