Corte Ue: IVA, demolizione e acquisto in un unico contratto
Pubblicato il 12/01/19 00:00 [Doc.5748]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


La causa proposta dal Fisco finlandese riguarda l'applicazione dell'Iva nel caso di una società che, oltre a prestare opere di smantellamento di un oggetto, compera i rifiuti prodotti

All'attenzione del Collegio di Lussemburgo l'inquadramento, ai fini Iva, dell'attività di una ditta di demolizione e di smaltimento rifiuti, anche per particolari contratti di "acquisto per lo smantellamento".

Fatto
Un'azienda finlandese, specializzata in servizi ambientali nel settore dell'industria e dell'edilizia, era solita proporre un "contratto di demolizione", in base al quale essa si impegnava a demolire degli edifici e a ricostruirli, occupandosi anche dello smaltimento e del trattamento dei materiali da rimuovere e dei rifiuti.
Alcuni materiali di risulta possono essere rivenduti a società che acquistano rottami metallici riciclabili: il prezzo stimato di questi beni non è fissato puntualmente, ma viene proposto un valore globale dell'intera operazione.
Inoltre, nel corso della propria attività, l'azienda acquisisce dai propri clienti vecchi macchinari e vecchi elettrodomestici che, in base a un "contratto di acquisto per lo smantellamento", è necessario demolire o smantellare.
In considerazione della natura dei beni acquistati, lo smantellamento, l'evacuazione e il trattamento appropriato di questi beni, nonché il conseguente smaltimento dei rifiuti, comportano costi che la società cerca di valutare in anticipo, per scomputarli dal prezzo finale proposto.

Procedimento tributario nazionale
La società domandava all'Autorità fiscale come calcolare l'Iva dovuta, come parte del contratto di demolizione, per la fornitura delle opere di demolizione e, nel quadro del contratto di acquisto per lo smantellamento, per l'acquisto dei rottami.
Secondo il Fisco finlandese, in base a un contratto di demolizione, l'azienda deve essere considerata, nei confronti del suo cliente, prestatore di un servizio di demolizione e acquirente dei rottami prodotti. Pertanto, deve pagare l'Iva sul servizio fornito e, nel contesto del meccanismo dell'inversione contabile, sul rottame di ferro acquistato.
Per quanto concerne, poi, il contratto di acquisto per lo smantellamento, la società finlandese è considerata fornitore di un servizio di demolizione al proprio committente e acquirente di rottame.
Nello stesso senso, quindi, la ditta deve versare l'Iva sulla fornitura di servizi che fornisce al proprio cliente e, in base al reverse charge, sul rottame di ferro che acquista.

Contenzioso scandinavo
La vertenza finiva, dapprima, davanti al Tribunale amministrativo di Helsinki, che concordava con il Fisco e, poi, dinanzi alla Corte amministrativa suprema finlandese.

Questioni pregiudiziali
Riscontrato un possibile contrasto del diritto nazionale con il diritto europeo, il Tribunale amministrativo supremo finlandese, sospeso il procedimento, ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva Iva, debba essere interpretato nel senso che i lavori di demolizione, effettuati da un'impresa, la cui attività comprenda l'esecuzione di lavori di demolizione, includano solo un'operazione, qualora l'impresa, in base alle condizioni del contratto concluso con il committente, sia tenuta a rimuovere i rifiuti di demolizione e sia in grado - se e in quanto i rifiuti di demolizione contengano rottami metallici - di rivendere questi ultimi a imprese che acquistano rottami metallici riciclabili.Se, per contro, un contratto di tal genere, relativo a lavori di demolizione, debba essere interpretato, nel senso che comprenda due operazioni, vale a dire, da un lato, la prestazione di servizi dell'impresa di demolizione a favore del committente e, dall'altro, l'acquisto, dal committente dei lavori di demolizione, dei rottami metallici destinati alla rivendita da parte della ditta di demolizioni.
Se in tale fattispecie rilevi la circostanza che l'impresa, nella determinazione del prezzo per i lavori di demolizione, consideri quale fattore di riduzione del prezzo il fatto di poter, parimenti, conseguire introiti dallo smaltimento dei rifiuti di demolizione.
Se sia rilevante che la quantità e il valore dei rifiuti di demolizione smaltiti non siano pattuiti nel contratto relativo ai lavori di demolizione e che non sia nemmeno concordato che essi vengano comunicati successivamente al committente dei lavori di demolizione, e che la quantità e il valore dei rifiuti di demolizione divengano noti soltanto al momento della rivendita da parte dell'impresa di demolizioni
se le medesime norme della direttiva Iva, in una fattispecie nella quale un'impresa, la cui attività comprenda ugualmente l'esecuzione di lavori di demolizione, concordi, in un contratto con il proprietario di un oggetto da demolire, anche l'acquisto dell'oggetto da demolire e si impegni, a fronte di una penale, a distruggere il bene e a rimuovere i rifiuti di demolizione entro un termine contrattualmente stabilito, debba essere interpretato nel senso che si tratti di un'unica operazione comprendente la vendita di beni da parte del proprietario dell'oggetto all'impresa di demolizioni.La questione seguiva pressoché l'articolato argomentativo di cui alla pregiudiziale precedente.
Pronuncia della Corte
Gli eurogiudici premettono che è pacifico che l'impresa di demolizioni fornisca ai propri clienti, contro remunerazione, lavori di demolizione, nel territorio di uno Stato membro e che, quindi, effettui una prestazione di servizi a titolo oneroso (articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva).
Nel caso di specie, si evince, continua la Corte, che il fornitore, oltre a percepire una remunerazione da parte del proprio cliente per la prestazione dei lavori di demolizione, acquisti, ai sensi del contratto di demolizione, i rottami recuperabili di quest'ultimo, da rivendere. Pertanto esiste, in questo caso, una cessione di beni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva Iva.
Più in particolare, la cessione di rottami metallici recuperabili è fornita dietro un corrispettivo qualora l'acquirente, vale a dire un'impresa di demolizioni, attribuisca un valore a tale cessione, di cui tenga conto nel fissare il prezzo proposto per la prestazione dei lavori di demolizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Nel caso di specie, appare possibile determinare il valore della cessione dei rottami metallici recuperabili, che deve essere considerato pari all'importo della riduzione, da parte del fornitore, del prezzo della prestazione dei lavori di demolizione.
In sostanza, osservano i togati comunitari, in un caso del genere, si realizza uno scambio di prestazioni corrispettive, nell'ambito di uno stesso contratto, tra il fornitore e il proprio cliente, ed esiste allora un nesso diretto tra la prestazione dei lavori di demolizione e la cessione dei rottami recuperabili.

Infine - conclude il Collegio di Lussemburgo - la base imponibile della prestazione di servizi oggetto di un simile contratto di demolizione è costituita dal prezzo effettivamente pagato dal cliente e dal valore attribuito, da parte del fornitore, ai rottami metallici recuperabili, quale riflessa nell'importo della riduzione del prezzo fatturato della prestazione, al netto di possibili abusi, qualora il valore pattuito non rispecchi la realtà economica e commerciale.

La cessione del bene da smantellare
La Corte rileva che l'acquirente, vale a dire un'impresa di demolizioni, oltre a pagare il prezzo di acquisto convenuto nel contratto per la cessione del bene da smantellare, deve demolire e rimuovere tale bene e i rifiuti che ne derivano, entro un termine prestabilito, a fronte di una penale. Detta prestazione è fornita contro un corrispettivo se la stessa azienda attribuisce un valore a tale prestazione di cui tiene conto nel prezzo d'acquisto che propone, come fattore di riduzione di detto importo, questione che spetta al giudice del rinvio verificare.
Nel caso di specie, è possibile determinare il valore della prestazione di servizi, che deve essere considerato uguale all'importo che l'impresa di demolizioni prende in considerazione come fattore di riduzione del prezzo d'acquisto per il bene da smantellare.
Orbene, nell'ipotesi esaminata, vi è uno scambio di prestazioni corrispettive, nell'ambito di uno stesso contratto, tra l'acquirente e il fornitore del bene da smantellare e, quindi, esiste un nesso diretto tra la cessione del bene da smantellare e la prestazione dei lavori di smantellamento e rimozione.
In definitiva, la base imponibile della cessione del bene da smantellare è costituita dal quanto effettivamente pagato per l'acquisto dello stesso e l'importo corrispondente al fattore applicato per ridurre il prezzo di acquisto proposto.
Anche in questo caso, conclude la Corte, spetta al giudice nazionale accertare, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti, l'assenza di un abuso.

Conclusioni
L'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva Iva, letto in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che, quando, in forza di un contratto di demolizione, lo stesso prestatore, nei limiti in cui i rifiuti di demolizione contengono rottami metallici, rivende questi ultimi, siffatto contratto prevede una prestazione di servizi a titolo oneroso (lavori di demolizione) e, in aggiunta, una cessione di beni a titolo oneroso (cessione di detti rottami metallici), se l'acquirente, ossia tale società, attribuisce un valore a tale cessione, di cui tiene conto nel fissare il prezzo proposto per la prestazione dei lavori di demolizione; tuttavia, tale cessione è soggetta a Iva solo se è effettuata da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

Le medesime norme di tale direttiva devono essere interpretate nel senso che qualora, in forza di un contratto di acquisto a fini di smantellamento, l'acquirente, vale a dire un'impresa di demolizioni, acquisti un bene da smantellare e si impegni, a fronte di una penale, a demolire o smantellare e a rimuovere tale bene, nonché a rimuovere i rifiuti entro un termine prestabilito nel contratto, tale contratto prevede una cessione di beni a titolo oneroso, ovvero la cessione di un bene da smantellare; l'operazione descritta è soggetta a Iva solo se è effettuata da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, condizione che spetta al giudice del rinvio verificare.


Data della sentenza
10 gennaio 2019
Numero della causa
Causa C-410/2017

Nome delle parti
A.
contro
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö


Martino Verrengia
pubblicato Giovedì 10 Gennaio 2019


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