Omesso versamento della tassa di soggiorno: il curatore del fallimento non è responsabile
Pubblicato il 17/01/19 08:56 [Doc.5778]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Francesco Dimundo

Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello - sentenza n. 432/2018 del 27 novembre 2018 - Pres. Ciaramella - Est. Fraioli

Tassa di soggiorno - mancata contestazione dell'omesso versamento - comportamento doloso - curatore fallimentare -vincolo di solidarietà - estensione della responsabilità contabile - esclusione

L'omesso versamento dell'importo dovuto a valle della riscossione della tassa di soggiorno che non sia stato contestato dalla curatela fallimentare in nome e per conto della società fallita, né dal suo amministratore - legale rappresentante del periodo interessato, configura un comportamento connotato da dolo, integrante un'ipotesi di responsabilità contabile in capo al solo soggetto che, materialmente gestendo l'attività ricettiva-alberghiera, era onerato dalla legge al riversamento delle relative somme all'ente locale, e non anche, in solido con tale gestore, al soggetto che, successivamente al fallimento della società, viene nominato curatore per esercitare funzioni amministrative di altra natura.


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