Natura eccezionale della norma di cui all'art. 110 comma 1, penultimo periodo, l.fall. Principio di tassatività delle ipotesi di accantonamento
Pubblicato il 18/01/19 08:30 [Doc.5785]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Mario Pecoraro

Tribunale Civitavecchia, 8 Gennaio 2019. Est. Bianchi.

Fallimento - Riparto parziale - Reclamo - Rigetto
La disposizione di cui al novellato art. 110 comma 1, penultimo periodo l.fall. si applica unicamente ai crediti esclusi dal passivo fallimentare e oggetto di giudizio ex art. 98 l.fall. (di primo ¬grado). Ne va dunque esclusa l'applicazione in via analogica per il caso di pendenza di giudizio in Cassazione ex art. 99 l.fall., atteso il carattere eccezionale di tale norma rispetto al principio di tassatività delle ipotesi di accantonamento.


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