Intercettazioni inutilizzabili, se sprovviste di autorizzazione
Pubblicato il 19/01/19 00:00 [Doc.5789]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


Le sanzioni e procedure amministrative-penali adottate dagli Stati membri contro le frodi Iva devono essere compatibili con il principio di legalità su cui si fonda l'Unione stessa

Non contrasta con il diritto Ue l'applicazione della norma interna che esclude, quali elementi di prova, le informazioni raccolte con metodi investigativi speciali, come le intercettazioni telefoniche, ottenute senza la prevista autorizzazione giudiziaria, anche se idonee a dimostrare la commissione del reato (Corte Ue, causa C-310/10).

La domanda di pronuncia pregiudiziale del caso in esame verte sull'interpretazione dell'articolo 325, paragrafo 1, Tfue, e degli articoli 1, paragrafo 1, lettera b) e 2, paragrafo 1, della convenzione, sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, nonché dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nell'ambito di un procedimento penale per reati in materia di Iva.

Il procedimento precontenzioso
Le parti convenute sono accusate di aver commesso, attraverso una società commerciale, nel periodo che va dal 1° giugno 2011 al 31 marzo dell'anno seguente, taluni reati in materia fiscale. In particolare, uno dei convenuti è stato accusato di aver diretto una organizzazione criminale, con la complicità degli altri imputati, il cui scopo era quello di arricchirsi non versando l'Iva dovuta.
Nel corso delle indagini preliminari, si sono susseguite varie richieste di autorizzazione a eseguire intercettazioni telefoniche nei confronti degli imputati al fine di reperire materiale probatorio idoneo a essere prodotto in giudizio. Un problema importante però, come rilevato dal giudice del rinvio, è scaturito dal fatto che le autorizzazioni relative al procedimento principale sono risultate, in alcuni casi, prive di motivazione e, in talaltri, addirittura concesse da un'autorità giudiziaria non competente.
In quest'ultima ipotesi, va sottolineato come a causa dell'accertamento di irregolarità sistematiche nel rilascio di autorizzazioni all'uso di mezzi investigativi speciali, quali le intercettazioni telefoniche, sarebbe stata modificata la legge sulle autorizzazioni in parola, circostanza che avrebbe contribuito a creare una situazione di incertezza in merito alla designazione dell'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni.
Infine, nel caso in esame, le intercettazioni telefoniche eseguite nei confronti dell'imputato accusato di essere a capo di un'organizzazione criminale, effettuate sulla base di autorizzazioni rilasciate dall'autorità giudiziaria incompetente, dimostrano in modo chiaro e incontestabile la commissione del reati, mentre per gli altri imputati sussistono prove legalmente acquisite.

La questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio è stato chiamato a pronunciarsi alla luce del principio di effettività dei procedimenti penali inerenti le violazioni dell'Iva, sull'applicazione da parte del giudice nazionale di una norma interna secondo cui le intercettazioni telefoniche debbano essere escluse quali prove penali in assenza di un'autorizzazione giudiziaria preventiva o qualora questa sia stata rilasciata da un'autorità giudiziaria incompetente, anche nella fattispecie in cui tali prove siano determinanti ai fini del giudizio stesso.

Sulla questione pregiudiziale
L'articolo 325, paragrafo 1, Tfue, obbliga gli Stati membri a lottare contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante misure effettive e dissuasive. Inoltre, l'applicazione di aliquote uniformi sull'imponibile Iva all'interno dell'area euro ribadisce la sussistenza di un nesso diretto tra la riscossione del gettito dell'imposta e la tutela degli interessi finanziari Ue.
In tale contesto, seppure le sanzioni e le procedure amministrative-penali adottate dagli Stati a tutela del richiamato interesse godono di autonomia procedurale e istituzionale, si tratta di un'autonomia limitata, oltre che dai principi di proporzionalità ed equivalenza, nel caso di specie, anche dal richiamato principio di effettività, che impone l'irrogazione di sanzioni effettive e dissuasive.
Tuttavia, la tutela dell'interesse finanziario dell'Ue, di cui i giudici nazionali sono i tutori, deve essere compatibile con il principio di legalità su cui si fonda l'Unione stessa. Nella fattispecie delle intercettazioni telefoniche eseguite senza la necessaria autorizzazione, devono considerarsi come non previste dalla legge e, pertanto, non compatibili con il diritto europeo.

La pronuncia
I giudici della quarta sezione della Corte di giustizia europea si sono espressi nel senso che, alla luce della normativa di riferimento di cui alla questione pregiudiziale, nonché del principio di effettività delle azioni penali relative a reati in materia di Iva, non osta l'applicazione da parte del giudice nazionale di una norma nazionale per la quale vanno esclusi quegli elementi di prova, come le intercettazioni telefoniche, senza la preventiva autorizzazione giudiziaria o qualora la stessa autorizzazione sia concessa da un'autorità incompetente, anche se gli elementi raccolti sono idonei a dimostrare la commissione del reato.


Data della sentenza
17 gennaio 2019
Numero della causa
C?310/10
Nome delle parti
Spetsializirana prokuratura
contro
Petar Dzivev,
Galina Angelova,
Georgi Dimov,
Milko Velkov

Andrea De Angelis
pubblicato Giovedì 17 Gennaio 2019


© Riproduzione Riservata