Valida la notifica all'addetto presso lo studio, sede dell'ente
Pubblicato il 19/01/19 00:00 [Doc.5790]
di Redazione IL CASO.it


Se accetta l'atto senza opporre particolari riserve all'agente (sia esso ufficiale giudiziario, messo o agente postale), è presuntivamente, e salvo prova contraria, un consegnatario idoneo

In tema di notificazioni a società munita di personalità giuridica che abbia la propria sede presso uno studio professionale, la persona addetta allo studio è soggetto idoneo a ricevere l'atto in nome e per conto dell'ente, a prescindere dalla circostanza della sua dipendenza o meno dalla società destinataria.
Questa la regula iuris affermata dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 33568 del 28 dicembre 2018 in relazione a un contenzioso riguardante la notificazione di cartelle di pagamento.

La vicenda processuale
Con sentenza n. 118/2011, la Ctr della Campania confermava il verdetto di prime cure sfavorevole al contribuente, ritenendo regolarmente notificate le quattro cartelle di pagamento oggetto del contenzioso.

Nel ricorso di legittimità affidato a tre motivi, la parte privata, per quanto di più specifico interesse in questa sede, deduceva violazione e falsa applicazione degli articoli 26 del Dpr 602/1973 e 60 del Dpr 600/1973.
In particolare, l'istante - che, relativamente a tutti gli atti lamentava che alla consegna eseguita nelle mani di soggetto diverso dal destinatario, non aveva fatto seguito l'invio a quest'ultimo della comunicazione di avvenuta notifica a mezzo di lettera raccomandata - deduceva che il recapito di due cartelle non era stato eseguito presso la sede della società, ma presso lo studio di un professionista sconosciuto all'azienda, che non era domiciliata presso di lui.

La pronuncia della Corte
In prima battuta, la censura riferita a tutte le cartelle impugnate è stata ritenuta priva di pregio dal collegio di legittimità che, sul punto, si è limitato a rilevare che la legge che ha introdotto la previsione secondo cui, in caso di notifica mediante consegna dell'atto tributario a persona diversa dal diretto interessato, a quest'ultimo deve essere inviata una raccomandata informativa dell'avvenuta notificazione, è contenuta in una disposizione (decreto legge n. 223/2006) "inapplicabile "ratione temporis", in quanto nel caso di specie si tratta di cartelle notificate in epoca antecedente alla suddetta innovazione legislativa".

La doglianza riferita all'asserita illegittimità della notifica di due delle cartelle impugnate perché eseguita in luogo non riferibile all'ente è stata invece ritenuta inammissibile sul rilievo che, a fronte dell'affermazione della sentenza di secondo grado in ordine alla ritualità della notifica presso la sede legale della società nelle mani di addetto alla ricezione atti, "la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere il documento da cui potrebbe evincersi la erroneità della individuazione della sede legale ovvero indicare il documento contenuto nel fascicolo di parte al quale tali atti siano stati allegati".

In diritto, poi, la Corte osserva che, in tema di notificazioni a società munita di personalità giuridica che abbia la propria sede presso uno studio professionale, "la persona addetta allo studio è idonea a ricevere l'atto a norma dell'art. 145 comma 1 c.p.c., indipendentemente dalla circostanza della sua dipendenza o meno dalla società destinataria.(cfr ex plurimis Cassazione n. 27420/2017 e n. 3757/1985)".

Osservazioni
La norma di riferimento in tema di notificazione degli atti tributari è l'articolo 60 del Dpr 600/1973, che opera un generale rinvio alla disciplina delle notifiche fissata dal codice di procedura civile, salve alcune specifiche modificazioni.
In virtù del rinvio in parola, in caso di notificazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche, si rende applicabile la norma di cui all'articolo 145 cpc, il cui primo comma, quale prima modalità, dispone che la notifica agli enti "si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede".

In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la notifica è valida anche laddove, anziché presso la sede legale, venga eseguita presso la sede "effettiva": ciò in quanto, anche in tema di notificazioni, vale la regola fissata dall'articolo 46 del codice civile secondo, la quale, laddove la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare sede anche quest'ultima.

Inoltre, sempre secondo il supremo collegio, quando la notifica sia eseguita presso la sede a persona che abbia ricevuto l'atto qualificandosi "addetto alla sede", opera una presunzione iuris tantum in base alla quale, salva la prova contraria che incombe sul destinatario, il consegnatario deve ritenersi addetto alla ricezione e quindi abilitato a ricevere la corrispondenza diretta all'ente ai sensi dell'articolo 145 cpc (Cassazione, n. 8477/2018, n. 624/2018 e n. 29200/2017).
In particolare, in questi casi, la notifica si considera validamente eseguita laddove risulti che il consegnatario si trovava presso la sede dell'ente destinatario non in modo occasionale, ma "in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica… anche se da questa non dipendente…", (Cassazione, sentenze 23653/2017, 27420/2017, 713/2018, 8477/2018).

Applicando i riferiti principi, laddove la sede di una persona giuridica sia stabilita presso uno studio o un ufficio professionale, il soggetto rinvenuto presso detto luogo e che si qualifichi all'agente notificatore come addetto allo studio/ufficio dovrà dunque considerarsi in via presuntiva, e fatta salva la prova contraria, consegnatario idoneo a ricevere gli atti indirizzati all'ente.
Secondo quanto chiarito dall'odierna pronuncia, ai fini della ritualità della notifica, non è invece necessario che detto consegnatario risulti dipendente del destinatario dell'atto: in definitiva, è quindi sufficiente che la persona reperita nel luogo risultante come sede dell'ente abbia accettato l'atto senza opporre particolari riserve all'agente notificatore, sia esso l'ufficiale giudiziario o il messo notificatore o anche l'agente postale.
Massimo Cancedda
pubblicato Giovedì 17 Gennaio 2019


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