Pagamenti postergati: concorso dei presupposti di cui agli art. 2467 c.c. e 65 l.f.
Pubblicato il 22/01/19 08:44 [Doc.5799]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione dell'Avv. Marcella Neri
Massime a cura di Franco Benassi

Fallimento - Rimborso di finanziamenti postergati - Azioni a disposizione del curatore - Azione di restituzione e azione di inefficacia ex art. 65 l.f. - Rapporto tra le due azioni e presupposti

Qualora il curatore intenda avvalersi dell'art 2467, comma 1, c.c., e ottenere la restituzione del rimborso di un finanziamento avvenuto entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento, dovrà dimostrare soltanto che i finanziamenti sono stati concessi in una condizione di squilibrio e che il rimborso è stato effettuato in tale arco temporale.

Laddove, invece, il curatore fallimentare intenda ottenere la declaratoria di inefficacia del rimborso ai sensi dell'art. 65 legge fall., dovrà anche provare che la condizione di squilibrio di cui al secondo comma dell'art. 2467 c.c. si è protratta sino alla data del fallimento rendendo in tal modo inesigibile l'obbligazione restitutoria.


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