Va rigettata la domanda di risarcimento del creditore sociale quando la perdita sia stata spontaneamente ristorata dagli amministratori in sede di concordato preventivo
Pubblicato il 25/01/19 00:00 [Doc.5824]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura degli avv.ti Mauro Meneghini e Antonio Restiglian

Società di capitali - Responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali - Natura del danno
Il danno subito dal creditore d'una s.r.l., per inosservanza, da parte degli amministratori, degli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio sociale, non è che un riflesso del danno inferto al patrimonio sociale; ne deriva che, dedotta dal creditore l'inosservanza delle norme ex articoli 2485 e 2486 c.c., ove il danno al patrimonio sociale sia individuabile nella sola perdita cd. incrementale e tal perdita sia stata però spontaneamente ristorata dagli amministratori in sede di concordato preventivo, la domanda di risarcimento del creditore sociale va rigettata.

Società di capitali - Cumulo, sulla base dei medesimi fatti costitutivi, dell'azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) e di quella ex art. 2476 sesto comma c.c. - Inammissibilità
L'azione ex art. 2476 sesto comma c.c. è diversa per presupposti, oggetto e finalità rispetto a quella riconducibile all'art. 2394 c.c.; ne deriva che le due azioni non possono fondarsi sui medesimi fatti costitutivi.


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