Consegna del contratto quadro e mark to market nei contratti di swap
Pubblicato il 28/01/19 00:00 [Doc.5828]
di Redazione IL CASO.it


Contratto quadro sottoscritto dal solo investitore - Necessità della sua consegna quale requisito di validità ai sensi dell'art. 23 t.u.f. - Esclusione

La tesi secondo cui la consegna del contratto costituisce un requisito di validità del medesimo, al pari della sua sottoscrizione da parte dell'investitore, è smentita dal tenore letterale dello stesso art. 23 t.u.f. Tale norma infatti nel suo primo periodo prevede che: "I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento … sono redatti per iscritto, … e un esemplare e' consegnato ai clienti" e al secondo periodo stabilisce, in modo netto e quasi perentorio, che: "Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto e' nullo". La conseguenza della invalidità è quindi ricollegata, dalla previsione di legge, al solo difetto del requisito della forma scritta e non anche a quello della consegna di esso.

Mark to market dei contratti di swap - Sua corrispondenza con l'oggetto del contratto - Esclusione - Obbligo dell'intermediario di renderlo noto all'investitore - Sussistenza - Conseguenze del suo inadempimento
L'oggetto del contratto di swap è costituito dallo scambio di flussi finanziari e non dal mark to market che è invece l'elemento che consente all'investitore di conoscere il guadagno o la perdita che può ricavare dalla operazione in derivati nel caso in cui decidesse di estinguerla anticipatamente, a partire dal momento immediatamente successivo alla sua conclusione, e quindi la formazione di un adeguato consenso informato.
L'esplicitazione di tale dato che, non deve essere necessariamente scritta, già al momento della conclusione del contratto, è quindi oggetto di un preciso obbligo informativo gravante sull'intermediario e in caso di suo inadempimento è giustificata la risoluzione del contratto quadro.


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