Riconoscimento ed esecuzione di decisioni rese in violazione delle norme sulla litispendenza
Pubblicato il 28/01/19 00:00 [Doc.5832]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura del Dott. Ennio Piovesani, Dottorando di ricerca

Corte di giustizia, 16 gennaio 2019, causa C-386/17, Stefano Liberato c. Luminita Luisa Grigorescu, ECLI:EU:C:2019:24
Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere - Artt. 23 e 24 Reg. (CE) n. 2201/2003 - Artt. 34 e 35, par. 3, Reg. (CE) n. 44/2001 - Motivo di non riconoscimento fondato sulla violazione di una norma sulla giurisdizione - litispendenza - Insussistente

In virtù del principio di fiducia reciproca - ed ai sensi dell'art. 17 Reg. (CE) n. 2201/2003 -, spetta al giudice dello Stato membro verificare la sussistenza della propria giurisdizione. Conformemente a ciò, ai sensi degli artt. 24 Reg. (CE) n. 2201/2003 e 35, par. 3, Reg. (CE) n. 44/2001, il giudice dello Stato membro richiesto non può rifiutarsi di riconoscere la decisione del giudice dello Stato membro d'origine, ancorché tale decisione sia stata resa in violazione delle norme sulla giurisdizione contenute nei regolamenti (CE) n. 2201/2003 e (CE) n. 44/2001, ivi incluse le norme sulla litispendenza di cui agli artt. 19 e 27 dei rispettivi regolamenti.


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