Mobbing nella PA e responsabilità dell'ente per le condotte vessatorie del Sindaco
Pubblicato il 31/01/19 00:00 [Doc.5839]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura del Dott. Luca Monosi

Mobbing nella PA - rilevanza condotte vessatorie del Sindaco - organo meramente politico - rapporto di sovraordinazione - sussistenza
La PA risponde delle condotte vessatorie perpetrate dal Sindaco nei confronti di un dipendente comunale, nonostante il primo costituisca un organo meramente politico; nei poteri del Sindaco, infatti, ai sensi dell'art. 50 co. 2 e 10 TUEL, rientrano tanto quello di sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi, tanto quello di nomina dei relativi responsabili, cosicché nei confronti dei dipendenti si configura un rapporto di sovraordinazione diretto e indiretto, perché chiamati a dare seguito alle direttive del Sindaco per il tramite dei rispettivi sovraordinati, il che giustifica l'inquadramento delle relative condotte nella nozione di "mobbing" configurata dalla giurisprudenza di legittimità.

Incapacità a testimoniare - teste in lite con una delle parti - insussistenza - mancanza interesse giuridico - profilo dell'attendibilità - valutazione caso per caso - riscontri in altri elementi di prova
Nell'ambito di un giudizio di risarcimento del danno da "mobbing" nella PA, se un teste che sia dipendente dello stesso ente è in lite con il datore di lavoro, in specie quando il contenzioso abbia una causa petendi del tutto diversa ed estranea rispetto al giudizio in cui è chiamato a deporre, non può configurarsi un'ipotesi di incapacità a testimoniare, mancando l'interesse giuridico alla partecipazione al processo. La circostanza della lite con la PA, invece, deve essere valutata sotto il diverso profilo della attendibilità, che non può escludersi tutte le volte in cui le dichiarazioni del teste risultino corroborate da ulteriori emergenze istruttorie acquisite al processo.


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